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giovedì 10 gennaio 2008

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI

IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI
Secondo quanto stabilito dal DM 185/2007, il 18 febbraio scadono i termini per l'iscrizione al 'Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151', obbligo che spetta ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che si riporta integralmente.

Produttore
Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è
considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).
Il decreto prevede una fase transitoria finalizzata a garantire il passaggio di consegne graduale e progressivo dai Comuni ai produttori; in questa fase, che termina il 31 dicembre 2007, i Comuni continuano a gestire i RAEE, però a fronte di un contributo economico a carico del settore della produzione, che così copre parte delle spese di gestione del sistema e la realizzazione di nuove eco-piazzole dove conferire questi rifiuti.
Dal 1° gennaio 2008 il sistema prenderà definitivo avvio e saranno i produttori, organizzati in consorzi o sistemi collettivi, direttamente responsabili della gestione di questi rifiuti.
Il Registro dei produttori
Il decreto regolamenta l'iscrizione e la gestione del Registro dei soggetti che concorrono alla gestione dei rifiuti da AAE (RAEE).
Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo del ministero dell'Ambiente, e si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica.

Obblighi stabiliti dal Dlgs 151/05
A livello europeo le normative riguardanti i RAEE fanno riferimento alla Direttiva n. 2002/96/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005. Tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno sottostare agli obblighi stabiliti dall´articolo 13 del Dlgs 151/05.
Il decreto impone la limitazione e l'eliminazione di alcune sostanze presenti nei RAEE: dal 1° luglio 2006 sono banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato. I produttori di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno vendere prodotti contenenti sostanze pericolose, e ci saranno precisi obblighi di informazione del consumatore, riassunti
nell´articolo 13 del Dlgs 151/05. Pertanto, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce (all'interno delle istruzioni per l´uso delle stesse) adeguate informazioni concernenti:
1. l´obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
2. i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore
l´apparecchiatura all´atto dell´acquisto di una nuova;
3. gli effetti potenziali sull´ambiente e sulla salute umana dovuti sia alla presenza di sostanze
pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sia ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.
Tutti i RAEE dovranno avere impresso un cassonetto barrato, facilmente visibile e indelebile.
I produttori dovranno offrire tutti gli strumenti necessari per un corretto smaltimento degli apparecchi elettronici; avranno l´obbligo di predisporre la raccolta separata dei RAEE, demandandola a terzi oppure consorziandosi.
Dal 20 novembre è necessario applicare sugli apparecchi prodotti il simbolo del cassonetto barrato.















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