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martedì 12 luglio 2011

SPESOMETRO: ormai gli evasori hanno i giorni contati

SPESOMETRO: ormai gli evasori hanno i giorni contati

SPESOMETRO: ormai gli evasori hanno i giorni contati


E’ arrivato nel panorama fiscale italiano lo spesometro.

Si tratta di un nuovo strumento che ha l’obiettivo dichiarato di scoprire tutti quegli evasori incalliti che fino ad ora i normali strumenti in possesso dell’Amministrazione Finanziaria non sono riusciti a scoprire.

Come funziona?Lo spesometro partendo dagli acquisti effettuati da un soggetto ed incrociando questi dati con quelli delle dichiarazioni dei redditi dovrebbe svelare il volto di quei soggetti che spendono più di quanto potrebbero.

Infatti la nuova norma mette sotto la lente di ingrandimento tutti quei pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni che prevedono l’emissione della fattura di importo pari o superiore a 3.000 euro iva esclusa.

Invece per le operazioni che non prevedono l’obbligo di emettere fattura e quindi quelle giustificate da scontrino o ricevuta fiscale il limite per effettuare le segnalazioni è stato fissato a 3.600 euro iva compresa.

Termine per effettuare la comunicazione

E stato previsto che siano comunicate:

- entro il 31 ottobre 2011 le operazioni di importo pari o superiore a 25mila iva esclusa, relative al periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura.
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro iva esclusa ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro iva compresa per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura.

Chi deve eseguire la comunicazione?

Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva. Sono tenuti anche all’invio dei dati:
- i contribuenti in regime di contabilità semplificata,
- gli enti non commerciali,
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia,
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”.

Quali operazioni vanno comunicate?

Sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro iva esclusa .

Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro iva compresa.

Per garantire un’introduzione graduale della nuova norma, è stato previsto che per il 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro. Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.

Le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:

- importazioni ed esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale;
- operazioni con soggetti black list;
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti con pagamento è avvenuto con carte di credito, bancomat o assegni.

La comunicazione, effettuata per via telematica deve contenere:

- la partita Iva o il codice fiscale dei due soggetti che mettono in piedi l’operazione;
- l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure se si tratta di iva non imponibili o esenti.
- per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
- per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.

Molti a sentir parlare di spesometro lo confondono con il redditometro. Ma si tratta di due strumenti completamente diversi tra di loro.
Il redditometro serve ammettere a confrontare il reddito dichiarato con lo stile di vita di una persona mentre lo spesometro è un allarme che fa accendere le luci del Fisco su un soggetto che acquista un bene in contanti.
Se vuoi smetterla di avere paura di questi nuovi strumenti fiscali…clicca qui

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