Stalking e decreto sicurezza: aggravanti solo per gli ex mariti ed ex fidanzati, e quelli attuali?
Dichiarazione dei senatori DonatellaPoretti e Marco Perduca, Radicali-Pd
Il Senato sta esaminando il disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto sicurezza e ennesima misura di inasprimento di pena, restrizione di diritti per detenuti e creazione di una nuova fattispecie di reato, gli atti persecutori, o stalking.
E' questa la misura mediaticamente più accattivante su cui, nonostante il Senato avesse gia' votato un provvedimento ora al vaglio della Camera, il Governo e il ministro Mara Carfagna hanno deciso di mettere il cappello.
Il reato prevede che chiunque compia atti persecutori e' punibile da 6 mesi a 5 anni. Viene prevista come aggravante il fatto che chi compie tale reato sia un coniuge legalmente separato (e chi e' separato di fatto?) o divorziato o persona che "sia stata" legata da una relazione affettiva. L'aggravante e' per gli ex, mariti o fidanzati.
Se statisticamente le denunce di questi atti persecutori possono vedere gli ex come i più denunciati, la situazione che più andrebbe tutelata e salvaguardata e' quella delle violenze psicologiche e fisiche che si commettono in famiglia, anche con la previsione dell'aggravante come misura disincentivante.
A meno che il nostro legislatore non abbia come riferimento quello afgano, in cui il marito ha diritto di abusare della moglie, il provvedimento in esame al Senato e' incomprensibile. Se aveva un senso prevedere una aggravante, era proprio per il coniuge, che spesso sotto ricatto impone al coniuge più debole (per lo più la donna) atti e comportamenti con minacce, cagionando quell'ansia e quella paura per la propria incolumita', come prevede l'art. 612-bis.
ADUC - Sen. Donatella Poretti <comunicati@aduc.it>
E' questa la misura mediaticamente più accattivante su cui, nonostante il Senato avesse gia' votato un provvedimento ora al vaglio della Camera, il Governo e il ministro Mara Carfagna hanno deciso di mettere il cappello.
Il reato prevede che chiunque compia atti persecutori e' punibile da 6 mesi a 5 anni. Viene prevista come aggravante il fatto che chi compie tale reato sia un coniuge legalmente separato (e chi e' separato di fatto?) o divorziato o persona che "sia stata" legata da una relazione affettiva. L'aggravante e' per gli ex, mariti o fidanzati.
Se statisticamente le denunce di questi atti persecutori possono vedere gli ex come i più denunciati, la situazione che più andrebbe tutelata e salvaguardata e' quella delle violenze psicologiche e fisiche che si commettono in famiglia, anche con la previsione dell'aggravante come misura disincentivante.
A meno che il nostro legislatore non abbia come riferimento quello afgano, in cui il marito ha diritto di abusare della moglie, il provvedimento in esame al Senato e' incomprensibile. Se aveva un senso prevedere una aggravante, era proprio per il coniuge, che spesso sotto ricatto impone al coniuge più debole (per lo più la donna) atti e comportamenti con minacce, cagionando quell'ansia e quella paura per la propria incolumita', come prevede l'art. 612-bis.
ADUC - Sen. Donatella Poretti <comunicati@aduc.it>
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