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martedì 4 agosto 2009

Abolire overbooking aerea. I diritti del passeggero


Overbooking aerea:occorre abolirla. Un raggiro. I diritti del passeggero

Come si puo' classificare una societa' o una persona che vende due volte lo stesso prodotto o servizio al cittadino? Truffa? Raggiro? Furbizia? Ebbene, succede che le compagnie aeree vendano piu' posti di quanti ne dispone un aereo perche', secondo un calcolo statistico delle stesse compagnie, una certa percentuale di passeggeri non si presenta all'imbarco e, quindi rimangono posti disponibili per una ulteriore vendita. Insomma, le compagnie aeree vendendo due volte lo stesso posto guadagnano il doppio. Semplice, no? Il bello e' che questo modo di fare e' stabilito da normative europee (1)!! I risultati sono quelli che si vedono in questi giorni di esodo estivo. Siamo d'accordo con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Castelli: l'overbooking (sovraprenotazione) va abolita. Se cosi' non fosse chiunque offre un servizio (treni, alberghi, ecc.) potrebbe reclamare l'applicazione dei meccanismi perversi dell'overbooking aerea. Riassumiamo qui appresso i diritti
 del
passeggero. Per approfondimenti rimandiamo alla scheda pratica (1).
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
* il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
* il primo volo possibile fino a destinazione;
* un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a:
* 250 euro per i voli fino a 1.500 km;
* 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
* 600 euro per i voli che non rientrano nei punti precedenti.
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
* due telefonate o fax, telex o e-mail;
* pasti o rinfreschi;
* il pernottamento in albergo;
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati  dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti.

Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.

(1) Per approfondimenti si veda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=79897


Associazione per i diritti degli utenti e consumatoriEmail aduc@aduc.it
Tel.055290606

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