Recentemente la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, ha sostituito la Dia. La sostituzione però della Scia in Edilizia non è sempre automatica e deve sottostare ad alcune condizioni. Vediamole insieme.
Innanzitutto il progettista deve accertare che l’intervento non rientri nei casi di edilizia libera. Parliamo quindi di manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo e così via. Ancora, bisogna tener d’occhio che si tratti di interventi soggetti a comunicazione. Qualche esempio: manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, o di interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
La Scia non sostituisce però la Super-Dia, prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia. In questo caso vi sono infatti alcuni interventi urbanistici in cui ci si affida ancora alla Dia. Ad esempio in caso di ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente. Ancora, se parliamo di una nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinate da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi.
In questi casi, la sostituzione della Dia con la Scia Edilizia non è automatica, ma va utilizzata rigorosamente la vecchia procedura.
Ma come va applicata la Scia in Edilizia? Va presentata domanda al Comune che permetterà di iniziare i lavori nello stesso giorno. Ovviamente, in base agli elaborati tecnici forniti, l'amministrazione avrà 60 giorni di tempo per fermare i lavori in presenza di carenza dei requisiti. Il limite di tempo si allunga solo in caso di rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
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