Pubblicata nel giugno 2010 da parte dello Stato, all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, la guida alle agevolazioni fiscali per disabili, tratta nello specifico, tutti i casi che si possono incontrare nel caso di disabile visivo e disabile con totale o parziale impossibilità a camminare.
Le persone pluriamputate o la cui disabilità comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione possono accedere alle agevolazioni sui veicoli per disabili a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravita" prevista dal comma 3 articolo 3 della legge 104/92.
Invece, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte a condizione di utilizzare veicoli per disabili opportunamente adattati.
Ai fini delle agevolazioni in parola il disabile deve essere affetto da un handicap di carattere "motorio" ma non è necessario che fruisca dell'indennità di accompagnamento.
Il certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la Asl o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità deve indicare esplicitamente la natura motoria della disabilità.
I disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
• auto;
• motocarrozzette;
• autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
• autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef).
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