5 marzo 2012 Molto spesso accade che, in concomitanza con un cambiamento di lavoro, si verifichi il trasferimento presso un ente previdenziale diverso da quello in cui si è iscritti. Di conseguenza, si sviluppa una problematica che riguarda il calcolo dei contributi maturati durante gli anni di attività. Gli enti previdenziali, infatti, non seguono le stesse regole; da questo punto di vista, dunque, sorge il bisogno di comprendere in che modo è possibile riunire periodi differenti di contribuzione, maturati presso Fondi diversi.
In quest'ottica, alcune informazioni utili sulla problematica della ricongiunzione dei contributi sono reperibili su www.inpdap-inps.it, sito web non ufficiale che si propone di fornire ai lettori alcune linee guida sulle diverse tematiche che riguardano l'ambito pensionistico, cercando di offrire spiegazioni quanto più chiare e semplici possibili. Tutti gli utenti del blog, inoltre, possono partecipare alle discussioni proposte, intervenendo per raccontare la propria esperienza su ciascun argomento affrontato.
Sul tema della ricongiunzione dei contributi è dunque incentrato l'ultimo post pubblicato, che pone luce sulle diverse possibilità che ciascun lavoratore può adottare nel caso in cui debba riunire in un'unica formula tutti i propri contribuiti. La ricongiunzione, infatti, consente di valutare l'importo della pensione in base alle regole vigenti nel Fondo in cui ci si trasferisce, come se si fosse iscritti da sempre in quello specifico ente. Tuttavia, la ricongiunzione dei contributi, in alcuni casi può essere onerosa, e richiede di conseguenza un impegno economico non indifferente.
L'unica eccezione riguarda i contribuiti appartenenti a Fondi per le casalinghe e alla Gestione separata dell'INPS: in questo caso, infatti, la ricongiunzione non è possibile. Come si può notare, è necessario per ciascun lavoratore valutare tutti gli aspetti della propria storia contributiva per capire, anche insieme all'aiuto di esperti, se è questa la strada più conveniente, oppure se è consigliabile percorrerne altre.
Un'altra via, infatti, è rappresentata dalla totalizzazione: si tratta di una procedura che consente di sommare i periodi contributivi non inferiori a sei anni presso enti previdenziali differenti. In questo caso, gli anni e gli importi vanno a sommarsi, e danno vita ai requisiti minimi per ottenere la tanto sospirata pensione. La contribuzione versata per periodi inferiori a sei anni, invece, deve essere ricongiunta a titolo oneroso. È importante sottolineare che la totalizzazione è sempre gratuita. Quest'ultimo aspetto, però, non deve trarre in inganno: mentre infatti la totalizzazione si riduce, in maniera molto semplicistica, ad una determinata somma, la ricongiunzione dei contribuiti, d'altro canto, dà la possibilità di ricalcolare i propri contribuiti in base alle regole presenti nel fondo pensionistico nel quale ci si è trasferiti.
Per maggiori informazioni sulla ricongiunzione dei contributi, si consiglia di visitare il blog www.inpdap-inps.it: sarà possibile approfondire l'argomento potendo contare sulle risposte di esperti, che saranno a disposizione per i quesiti che riguardano le normative vigenti presso i vari Fondi pensionistici.
La redazione di www.inpdap-inps.it
Pagine
▼
martedì 6 marzo 2012
Ricongiunzione dei contributi o totalizzazione? Due soluzioni a confronto
Su www.inpdap-inps.it sono disponibili le ultime novità su come riunire i contribuiti maturati presso enti previdenziali differenti.
Nessun commento:
Posta un commento