Dal 27 agosto 2012 entrano in vigore le nuove tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta con impianti fotovoltaici. Si tratta del cosiddetto quinto conto energia che disciplina e regola gli incentivi. Le novità riguardano le tariffe che ora sono divise in due parti e l'incentivo sarà la somma delle due: tariffa omnicomprensiva e consumo in sito. La prima è una remunerazione per l'energia prodotta, l'altra per l'energia autoconsumata.
Il decreto legge del 5 luglio 2012 prevede dunque le modalità di incentivazione che rimangono ventennali per impianti con potenza minima di 1 kwp.
Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla
quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base
della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7.
Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW,
il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se
positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale
differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati;
l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del
produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa
premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.
2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate,
limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei
seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; — 12 —
10-7-2012 Supplemento ordinario n. 143 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 159
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
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