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giovedì 8 novembre 2012
La disciplina che regola la ripartizione delle quote di condominio
Oggi visioneremo una faccenda interessante: la responsabilità sulle spese del semplice condomino che, grazie al terzo comma dell’art.118 del codice civile, non potrà esimersi dalla contribuzione alle spese relative alle parti comuni dello stabile, e questo neanche nel caso di eventuali modifiche alla destinazione d’uso della propria unità immobiliare (restano salve in materia, ovviamente, tutte le leggi speciali che disciplinano più analiticamente la questione). Nel caso in cui il condomino non ottemperi ai suoi obblighi e si trasformi in CONDOMINO MOROSO, l’amministratore avrà quattro mesi di tempo per agire per la riscossione forzata delle somme dovute dal soggetto debitore (questo a partire dalla data in cui la somma è chiaramente divenuta esigibile, cioè dal termine finale del pagamento); dopo di che, se dimostrerà inerzia o non provvederà ad agire per la riscossione del credito, ne risponderà lui stesso, diventando a sua volta debitore delle somme in questione per le SPESE CONDOMINIALI. La nuova disciplina accorcia anche i tempi relativi alla sospensione del condomino moroso dai servizi comuni suscettibili di godimento separato; se prima della riforma il limite minimo per far scattare tale sanzione era di sei mesi, ora basterà il ritardo nel pagamento delle spese di un solo quadrimestre per far sì che l’amministratore riesca a porre in essere tale situazione negativa per il soggetto in mora. Altra importantissima novità, è rappresentata dal fatto che i creditori del condominio potranno rivalersi sui soggetti in regola con i pagamenti soltanto dopo la previa escussione dei condomini morosi; questa norma sancisce la responsabilità sussidiaria dei soggetti estranei alla mora, escludendoli dalla responsabilità solidale tipica del rapporto conduttore-locatore (tale responsabilità è stata, inoltre, esclusa con la sentenza n. 9148 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’8/4/2008).
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