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lunedì 11 agosto 2014

Ferrovie. I nuovi diritti dei passeggeri



Roma, 11 Agosto  2014. In occasione delle vacanze estive molti viaggiatori utilizzano il treno per gli spostamenti (1). Vediamo i diritti dei passeggeri in caso di ritardi alla partenza e all'arrivo.
Ritardo in partenza. Se il ritardo e' superiore a 60 minuti si puo' scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi, inoltre si ha diritto a pasti sul treno o in stazione e al pernottamento in albergo nel caso il mezzo sia disponibile il giorno successivo.
Ritardo all'arrivo. E' previsto un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo dal 60mo minuto e del 50% per ritardi dal 120mo minuto. Il risarcimento e' effettuato entro un mese dalla richiesta e puo' essere in denaro o bonus.
Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si puo' rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi della societa' ferroviaria (Trenitalia, NTV, ecc.). Comunque, occorre fare domanda di rimborso per i ritardi; i moduli possono essere reperiti nelle maggiori stazioni o si puo' spedire una lettera alla sociata' ferroviaria allegando il biglietto.

 (1)Per approfondimenti: http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php

Primo Mastrantoni, segretario Aduc



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Redazione del CorrieredelWeb.it


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