Anche in
Lombardia, come nel resto d’Italia, tantissime famiglie ricorrono a fondi patrimoniali per proteggere
immobili, veicoli e denaro da eventuali richieste di creditori. Costituire un
fondo familiare efficace dal notaio è facile: basta stipulare con il proprio studio notarile di Milano o della città
in cui si vive un atto che permetta di separare i beni destinati al fondo da
quelli del patrimonio generale, proteggendoli automaticamente dall’azione di
eventuali creditori.
La natura
del fondo, regolata dagli art. 167 e seguenti del Codice Civile dopo la riforma
del diritto familiare, permette di
riservare alcuni beni di proprietà dei coniugi per gli interessi dei membri del
nucleo famigliare, dai figli ai genitori della coppia. Facciamo l’esempio di
una famiglia che voglia proteggere la prima
abitazione per il futuro dei figli: basterà recarsi da un notaio di Milano specializzato
in gestione di atti immobiliari e patrimoni familiari per siglare un atto
ufficiale a protezione della casa.
Con questa azione del notaio sulla prima
casa, il patrimonio risulterà separato da quello principale, mentre la
proprietà dei beni rimarrà quella originale. La separazione sarà attiva solo
nel caso di richieste di rivalsa da creditori,
che non potranno far valere diritti sui beni inclusi nel suddetto fondo.
In
definitiva, analizzando anche i dati sull’utilizzo di questo tipo di fondo
patrimoniale, si evince come l’obiettivo primario di quasi tutti gli stipulanti
sia quello di evitare di escludere certi beni in caso di debiti da restituire, senza reali intenzioni di proteggere i beni di famiglia. La legge
italiana prevede anche questo tipo di casi, permettendo in alcuni casi la
revoca del fondo in caso il debito sia stato contratto prima della stipula del
fondo stesso.
Ancora
peggiore la situazione dei soggetti che si rivolgono ad uno studio notarile per
creare un fondo con l’intento di sfuggire ad obblighi giudiziari: in questo caso si può finire in guai seri,
con multe anche oltre i 1.000 euro e possibilità di 3 anni di reclusione, come
imposto dall’art.388 del Codice Penale.
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