Trento, 17 febbraio 2006
È una componente importante della riforma del mercato del lavoro
CAMBIA L’APPRENDISTATO: VIA LIBERA OGGI
DALLA GIUNTA AL NUOVO DISEGNO DI LEGGE
Soddisfazione dell’assessore provinciale alle politiche sociali e del lavoro
(m.p.) – Dopo un intenso e proficuo percorso di concertazione con le Parti Sociali presso il Tavolo per il lavoro, la Giunta ha approvato questa mattina il disegno di legge sulla formazione in apprendistato. Si realizza così il primo importante tassello della preannunciata riforma del mercato del lavoro, che porterà all’approvazione, entro breve tempo, di un secondo e più ampio disegno di legge. Soddisfazione comprensibile, dunque, quella dell’assessore provinciale alle politiche sociali e del lavoro e dei servizi che fanno capo all’assessorato.
Il provvedimento fornisce risposta a due esigenze: da un lato, quella di completare e rendere operativa la riforma statale dell’istituto (legge n. 30 del 2003), la cui piena realizzazione è fatta dipendere dalla regolamentazione regionale dei profili formativi; dall’altro, quella di dare adempimento al protocollo d’intesa sottoscritto con le parti Sociali il 20 luglio 2005, che ha tratteggiato le linee fondamentali della formazione in apprendistato in provincia di Trento.
In un contesto giuridico ad oggi confuso e frammentato, in cui convivono vecchie e nuove regole sull’apprendistato ed in cui i contratti collettivi sono abilitati ad introdurre regole diversificate a seconda del comparto considerato, il disegno di legge approvato dalla Giunta si pone quale elemento di forte aggregazione e semplificazione. Esso soddisfa, infatti, le esigenze di tutte le parti coinvolte nei diversi settori produttivi e preannuncia una disciplina unitaria dell’istituto preordinata a dare certezze operative e a fornire gli strumenti per la migliore qualificazione professionale dei lavoratori.
Nel merito, si prevedono tre distinti percorsi di formazione in apprendistato: rispettivamente, di base, professionalizzante, di alta formazione, a loro volta articolati in canali formativi ispirati alla piena valorizzazione della componente formativa. Per ciascun percorso sono inoltre stabiliti distinti profili formativi, che riassumono le competenze culturali e scientifiche che l’apprendista deve raggiungere, nonché le offerte formative riferite ai diversi settori produttivi. In tal modo, si intende asservire l’apprendistato, che viene esteso ai giovani fino ai 29 anni e può durare fino a sei anni, alla crescita delle professionalità nelle aziende e nel mercato del lavoro, per favorire così lo sviluppo delle stesse aziende e della competitività del sistema produttivo provinciale.
La previsione di una disciplina della formazione per tutti e tre i tipi di apprendistato previsti dalla legislazione statale (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante e apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) costituisce una novità assoluta a livello nazionale: la Provincia autonoma di Trento è la prima - tra tutte le Regioni e le Province autonome – ad affrontare in forma organica e completa il tema della formazione in apprendistato.
L’ulteriore elemento innovativo è espresso dal fatto che la disciplina provinciale consentirà di accompagnare i giovani nell’acquisizione, anche in successione, di una qualifica o un diploma professionale, di un titolo di studio di scuola secondaria superiore e, ancora, di un titolo universitario: ad esempio, lo stesso apprendista potrà diventare prima saldatore e poi ingegnere, prima idraulico e poi termotecnico, prima ragioniere e poi laureato in economia aziendale e fruitore di master, sempre lavorando. Non solo. Sarà possibile tentare di recuperare ad un percorso formativo i giovani che abbandonano il sistema formativo prima del diciottesimo anno di età senza aver espletato il diritto-dovere di istruzione (cioè senza aver acquisito un attestato o un diploma di qualifica).
E’ comprensibile, a questo punto, l’impatto sistematico della riforma. Per un verso, essa completa la proposta di riforma del sistema educativo provinciale, già sottoposta all’attenzione del Consiglio provinciale; per l’altro, rafforza la strumentazione provinciale di politica del lavoro, consolidando sperimentazioni avviate proprio in Trentino e che hanno successivamente trovato eco nella legislazione statale.
Il valore perseguito, al fondo del provvedimento, è la qualità della formazione da offrire agli apprendisti, per collocare il Trentino su standards europei.
A tal fine:
- sono previste procedure per la definizione da parte della Provincia, d’intesa con le parti sociali, dei profili formativi, cioè l’insieme delle competenze culturali e scientifiche a carattere trasversale e delle competenze tecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere attraverso il percorso formativo;
- è disciplinato il “piano formativo individuale”, cioè il documento, allegato al contratto di lavoro, contenente la descrizione del percorso formativo e da sottoporre a verifica di conformità da parte della Provincia;
- sono stabiliti i requisiti della formazione formale e non formale che deve essere assicurata al giovane apprendista dal datore di lavoro;
- sono indicate le forme di certificazione del percorso formativo svolto ed è previsto che esse costituiscano titolo per il riconoscimento di crediti formativi;
- sono fissati i requisiti del tutor aziendale, cioè del soggetto che per conto dell’azienda deve curare l’acquisizione di competenze professionali da parte dell’apprendista.
Rientrano nel medesimo filone della qualità della formazione anche le disposizioni che mirano a favorire l’innalzamento delle ore di formazione rispetto a quanto previsto a livello nazionale. L’intervento si sostanzia in contributi concessi ai datori di lavoro al fine di riequilibrare i maggiori oneri che ricadono su di loro in conseguenza della maggiore durata della formazione ed in possibili rideterminazioni concordate dei livelli retributivi.
Il disegno di legge si preoccupa infine di garantire specifici percorsi di formazione a favore di particolari categorie: in primo luogo sono presi in considerazione i giovani in difficoltà di inserimento professionale; in secondo luogo sono previsti, per le attività economiche di durata stagionale, itinerari formativi in cui gli obiettivi siano raggiunti mediante percorsi strutturati in successione.
Carmine Granato - Padova - carminegranato@hotmail.com
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