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lunedì 31 luglio 2006

QUOTE ROSA: LE DONNE ASSENTI PERSINO NEL DECRETO PER IL SUFFRAGIO UNIVERSALE

Roma, 31 luglio '06 - Le donne, queste sconosciute! Almeno per i parlamentari. Viene da lontano, infatti, l'"indifferenza" della politica per l'altra metà del cielo. Mente in Italia si discute di "quote rosa", infatti, si scopre che il decreto legislativo del 20 febbraio 1945 con cui veniva finalmente esteso anche in Italia il voto alle donne, di donne in realtà non parla mai! La curiosità è emersa grazie al Progetto AuGUSto, promosso dal CNIPA, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che sta digitalizzando, per renderla disponibile nel Web (www.cnipa.gov.it), l'intera raccolta della Gazzetta Ufficiale storica, a partire dal 1860 al 1946.

Proprio grazie a questo certosino lavoro storico-tecnologico è stato possibile scoprire che varando il suffragio universale il legislatore ha omesso di parlare di ... donne. Nella norma, in particolare, si fa riferimento in modo esplicito alla "legge elettorale politica" del 1919, secondo la quale "sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età".

Come se non bastasse la genericità del riferimento, il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1946, contenente il Decreto per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, fa cenno a varie leggi, ma "dimentica" quella fondamentale con il suffragio universale, del 20 febbraio 1945, che estende appunto il voto alle donne.

A peggiorare la "dimenticanza, l'art. 4 stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945", e non "cittadini e cittadine".

In effetti una citazione delle donne, ma a carattere meramente organizzativo, compare nel decreto del '45, quando si dispone che i Comuni aggiungano alle liste elettorali anche quelle femminili, ma "saranno tenute distinte da quelle maschili".

Insomma, una discriminazione ufficiale dei sessi nelle procedure amministrative che, se poteva avere una qualche ragione 60 anni va, viene tuttora applicata pedissequamente.

Per avere la certezza giuridico-legislativa che le donne, finalmente, possano votare bisogna arrivare all'art. 34 della stessa dettagliatissima disposizione legislativa: "le sale delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne". Il che è sì un'ammissione, ma anche un ulteriore motivo di discriminazione che fa tanto venire in mente l'apartheid!.

Un'altra perla che emerge dalla possibilità data dal CNIPA di sfogliare on-line le Gazzette Ufficiali dell'epoca, viene dall'art. 5, con cui si escludono dal voto "le donne indicate nell'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza", lasciando alla benevole intuizione del lettore l'interpretazione della norma, che non consente incertezze!

In poche parole la preistoria delle "quote rosa" è passata attraverso una porta secondaria e per un'antica, anzi la più antica, delle professioni!

Le immagini delle Gazzette Ufficiali in formato pdf sono scaricabili dal sito www.cnipa.gov.it , cliccando sul titolo di questa notizia.

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