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mercoledì 2 maggio 2007

Greenreport.it : In vigore la direttiva UE "Chi inquina paga"

In vigore la direttiva Ue «Chi inquina paga»
Ma solo tre Paesi, Italia inclusa, l’hanno già recepita.
   

BRUXELLES. Da oggi entra in vigore un atto legislativo dell’Unione Europea importante ed atteso che stabilisce le regole in materia dei responsabilità per i danni provocati all’ambiente.
Il principio “chi inquina paga” è stato stabilito addirittura da trattato che istituisce la Comunità Europea. Le discussioni relative alle modalità di attuazione della responsabilità ambientale su scala europea sono iniziate alla fine degli anni ’80, in seguito la Commissione ha pubblicato un Libro verde nel 1993 ed un Libro bianco nel 2000, due documenti che sono stati oggetto di una vasta consultazione con la società civile e con tutte le parti interessate.

La Commissione Ue ha presentato la proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale nel 2002. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva nel 2004.
La direttiva permetterà d’ora in avanti di evitare i danneggiamenti all’ambiente nell’Ue o di rimediarvi, mettendo in causa la responsabilità degli autori degli inquinamenti.

La direttiva riguarda in particolare il danneggiamento delle risorse idriche, degli habitat naturali, degli animali e dei vegetali, ma anche l’inquinamento dei suoli, molto nocivi per la salute umana.
Gli Stati membri avrebbero dovuto accogliere entro oggi la direttiva nella loro legislazione nazionale, ma finora solo l´Italia, la Lettonia e la Lituania hanno fatto fronte a questo obbligo.
«Il principio di inquinare-pagare – ha detto Stavros Dimas (Nella foto), commissario Ue all’ambiente – è un fondamento della politica europea ed abbiamo legiferato per metterlo in opera. La direttiva sulla responsabilità ambientale inciterà fortemente a prevenire i danni ambientali e permetterà ai governi d´ottenere riparazioni dai colpevoli in caso di grave pregiudizio. Constato con grande inquietudine che solo tre Stati hanno recepito fin’ora questo atto legislativo essenziale. Se gli altri non la recepiranno entro termini ragionevoli, la Commissione sarà costretta ad iniziare una procedura».

La direttiva stabilisce un quadro fondato sulla responsabilità ambientale ed ha l’obiettivo di assicurare la prevenzione o la riparazione dei danni all’ambiente compresi quelli alle specie ed habitat naturali protetti su scala comunitaria dalla direttiva del 1979 per la conservazione degli uccelli selvatici e da quella sulla conservazione degli habitat naturali, i danni alle risorse idriche compresi nella direttiva-quadro per l’acqua, come per l’inquinamento dei suoli. La direttiva non avrà alcun effetto retroattivo.
Le parti suscettibili di dover sopportare il costo della prevenzione o della riparazione dei danni ambientali sono gli operatori delle attività a rischio o potenzialmente a rischio, elencate nella direttiva sulla responsabilità ambientale.

Si tratta soprattutto di attività che danno luogo a scarichi di metalli pesanti nelle acque o nell’aria, di installazioni per la produzione di prodotti chimici pericolosi, di discariche e di impianti di incenerimento. Altri operatori economici possono ugualmente essere obbligati ad assumere i costi di prevenzione o di riparazione dei danni alle specie protette e agli habitat naturali, ma solamente se gli può essere attribuita colpa o negligenza.
Le autorità pubbliche avranno un ruolo importante da svolgere nel regime di responsabilità: dovranno vegliare affinché gli operatori interessati prendano o finanzino le misure di prevenzione o di riparazione che si impongono.

I gruppi di interesse pubblico come le organizzazioni non governative potranno chiedere alle autorità pubbliche di intervenire e, se si presenterà il caso, potranno contestare la legalità delle loro decisioni davanti ai tribunali.

Visto che i danni o le minacce ambientali rischiano di interessare molti Stati membri questi sono chiamati a cooperare per realizzare misure comuni di prevenzione o di riparazione.
La direttiva non costringe gli operatori ad assicurare i tipi di rischi inerenti alle loro eventuali responsabilità, gli Stati membri sono tenuti a promuovere la messa a punto di strumenti che assicurino questi tipi di rischi e che incoraggino gli operatori a ricorrervi. Tre anni dopo la messa in opera della direttiva, la Commissione Ue stabilirà un rapporto per fare il punto della questione ed elaborerà un rapporto generale sulla messa in opera della direttiva nel 2014.

FONTE: www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=7160

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