Se un operatore commerciale estero si trova a dover scegliere un partner fra i diversi operatori economici italiani, normalmente preferisce aziende la cui affidabilità sia ufficialmente certificata a livello europeo e quindi internazionale. Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’Unione Europea sono entrate in vigore delle novità in materia di certificazione circa l’affidabilità degli operatori economici europei, novità oggi da tenere bene in conto alla luce del livello di competitività delle aziende italiane e del comportamento degli operatori e investitori esteri.
Il certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO) non è obbligatorio, ma consente di avvalersi di vantaggi e agevolazioni dirette e indirette nei rapporti doganali e nell’immagine stessa che l’operatore riflette all’interno della UE e del panorama industriale/commerciale internazionale. Coloro che richiedono la qualifica di Operatore Economico Autorizzato possono essere imprese produttive, esportatori, imprese di spedizioni, depositari, agenti doganali, vettori, trasportatori, importatori, operatori che svolgano cioè attività regolamentate dalle normative doganali europee e che, grazie alla certificazione AEO, si qualificano come operatori e partner commerciali sicuri e affidabili, rispettosi delle normative in materia doganale ma anche in materia di sicurezza sul lavoro.
La concessione del riconoscimento AEO dipende infatti da alcuni requisiti che il richiedente deve dimostrare di possedere: rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile, solvibilità finanziaria, ecc. La domanda di certificazione AEO può essere inoltrata all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente, il quale valuterà inoltre ulteriori ed eventuali riconoscimenti e certificazioni internazionali già in possesso dell’azienda richiedente.
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