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mercoledì 4 luglio 2018

Il Decreto Dignità tra deriva ottocentesca e picconate al Jobs Act

Di seguito un approfondimento sul Decreto Dignità con l'Avvocato Roberto Podda, giuslavorista dello studio legale internazionale K&L Gates Milano. 

L'esperto spiega perché l'effetto della riforma potrebbe essere contrario alle attese con cui è stata partorita.



 

Il Decreto Dignità tra deriva ottocentesca e picconate al Jobs Act

 

Per l'esperto giuslavorista Roberto Podda la riforma pensata per offrire più stabilità e maggiori tutele rischia di trasformarsi in un decisivo fattore di esclusione dal mondo del lavoro dei lavoratori più deboli

 

Alle preoccupazioni manifestate dal mondo dell'impresa e, in particolare, da Confindustria, si aggiungono le voci provenienti da vari settori delle professioni e, soprattutto, da quegli specialisti del diritto del lavoro che più di altri si trovano quotidianamente a fianco delle imprese nella trincea della competizione del mercato.

 

"I contenuti del c.d. Decreto Dignità - osserva l'Avv. Roberto Podda, Partner dello Studio legale K&L Gates di Milano e responsabile della practice di diritto del lavoro - mostrano i segni della difficoltà della politica ad intercettare le reali esigenze del mondo dell'impresa, ma altresì dell'incapacità di decodificare i bisogni del mondo del lavoro in generale, che di tutto avrebbe bisogno fuorché di misure che introducono nuovi elementi di rigidità.

 

La reintroduzione della causale obbligatoria nei contratti a termine dopo i primi 12 mesi, l'abbattimento del termine di durata massima degli stessi contratti a termine a 24 mesi, la riduzione del numero delle proroghe e la stretta sulla somministrazione rischiano di produrre ben presto un effetto depressivo sull'occupazione e di minare la fiducia degli investitori internazionali sul nostro sistema-Paese.

 

In queste ultime ore - prosegue Podda - abbiamo cominciato ad illustrare i contenuti delle nuove previsioni legislative ai nostri clienti istituzionali stranieri, dai quali abbiamo raccolto le prime reazioni: i più preparati tra loro (cioè quelli più avvezzi a navigare tra le varie legislazioni del lavoro nel mondo occidentale) non si capacitano del fatto che il legislatore italiano intenda muovere un passo indietro rispetto alle linee ispiratrici del Jobs Act, abbandonando la cosiddetta flexicurity  di matrice anglosassone e riformista a vantaggio di una visione ottocentesca ed antagonista del mondo del lavoro.

 

In questo senso, la modifica alla misura degli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo, la cui soglia massima è stata innalzata da 24 a 36 mensilità, viene vissuta con particolare preoccupazione: si tratta, infatti, della prima significativa picconata al modello del contratto a tutele crescenti, dietro la quale la nostra clientela internazionale intravede non solo un prossimo incremento del contenzioso ma, soprattutto, l'inaugurazione di una stagione legislativa controriformista, reazionaria e conservatrice in aperto contrasto con le linee-guida europeiste raccolte nel pacchetto del Jobs Act

 

L'effetto - conclude Podda - potrebbe essere l'eterogenesi dei fini: la riforma pensata per offrire più stabilità e maggiori tutele rischia di trasformarsi in un decisivo fattore di esclusione dal mondo del lavoro dei lavoratori più deboli che, forse, avrebbero invece maggiore necessità di poter disporre (così come le imprese) di strumenti alternativi e flessibili di welfare e di maggiori incentivi alla produttività individuale".



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