La notizia che negli Usa sono state trafugate 130 milioni di numeri di carte di credito fa una certa impressione e desta preoccupazione. Secondo i dati dell'Abi, nel nostro Paese circolano 30 milioni di carte di credito per un giro d'affar' di 100 miliardi di euro. Le frodi si attestano su 800 milioni di euro.
Cosa puo' fare il consumatore per tutelarsi in caso di clonazione, furto o perdita? Occorre:
(1) controllare regolarmente l'estratto conto della carta di credito. Buona regola e' quella di attivare il servizio di comunicazione via SMS, dell'utilizzo della carta;
(2) fare una denuncia (polizia, carabinieri, etc.);
(3) avvisare la societa' emittente (la banca, il circuito interbancario, etc.), chiamando il numero verde fornito con la carta o comunque seguendo le istruzioni che la stessa prevede in questi casi e chiedendo il blocco immediato della carta. Se il furto o la perdita riguarda una carta di credito di solito e' richiesta la ripetizione della comunicazione entro 48 ore tramite raccomandata a/r, allegando copia della denuncia (che va comunque conservata per almeno un anno).
Il consumatore deve pagare quanto sottratto indebitamente?
In caso di perdita o furto puo' essere prevista una franchigia di 150 euro che rappresenta la massima perdita addebitabile al cliente fino al momento in cui inoltra la comunicazione alla societa' emittente, a condizione che lo stesso abbia custodito con diligenza la carta e l'abbia utilizzata prendendo tutte le precauzioni possibili, rispettando le norme di sicurezza previste dalla raccomandazione CE (2) e dal contratto. Dopo la comunicazione al cliente non viene normalmente imputato nessun addebito. In caso di clonazione, di cui ci si accorge in ritardo, quando arriva l'estratto conto, se viene esclusa la responsabilita' del titolare della carta relativamente alla sua custodia e al suo utilizzo, vengono normalmente rimborsate le cifre indebitamente prelevate da terzi.
E' determinante leggersi il contratto relativo alla carta perche' le raccomandazioni comunitarie non sono vincolanti. Il contratto potrebbe prevedere qualcosa di diverso, sia in senso peggiorativo che migliorativo.
(1) Per approfondimenti sulle frodi e sulle carte di credito e debito, si veda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=78880
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=54133
(2)Raccomandazione 97/489/CE
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Email aduc@aduc.it
Tel.055290606
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