Firenze, 30 Dicembre 2015. Nella confusione di questi giorni, nessuno ha badato ad una soluzione semplice e già esistente: il Fondo di Garanzia presso la Consob. Aduc propone di riattivarlo, assieme all'affidamento degli incarichi ad arbitri competenti in diritto finanziario.
Negli ultimi giorni, la questione dell'indennizzo agli obbligazionisti portatori di titoli subordinati delle quattro banche fallite, (Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti) si è molto ingarbugliata e sta prendendo una piega ancora peggiore per tutti i soggetti implicati.
Il previsto fondo di solidarietà, che pareva in un primo momento poter indennizzare la gran parte dei danneggiati sebbene con una quota non elevata, sarà invece orientato a garantire un indennizzo elevato solo a chi versa in stato di bisogno, facendo rimanere all'asciutto tutti gli altri.
Riepiloghiamo i fatti e le cifre. I bond subordinati in mano al pubblico "al dettaglio" ammontano a 350-400 milioni, mentre la dotazione del fondo, finanziato dalle banche, è di 100 milioni e pare sarà aumentata a 130 milioni. Restano comunque esclusi dai rimborsi almeno 250 milioni di euro in titoli posseduti da un pubblico stimato in 13.000 investitori.
Il meccanismo ideato dal Governo per far accedere al fondo di solidarietà per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche è quello di un arbitrato che stabilisca se c'è stata vendita corretta oppure no.
Ebbene, da anni esisteva un analogo Istituto preposto ad intervenire proprio in casi del genere e che prevedeva l'accesso a seguito di un arbitrato.
Nell'ottobre del 2007, in osservanza a quanto disposto dalla legge sul risparmio del 2005, precisamente dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28/12/2005, n. 262, era stato previsto che presso la Consob fosse istituito un particolare Fondo di Garanzia. Tale Fondo poteva essere chiamato ad indennizzare un risparmiatore che avesse vinto una causa oppure un arbitrato riguardo i servizi di investimento nei confronti di un intermediario e che non fosse stato da questi risarcito.
Il Fondo era stato poi istituito dal Decreto Legislativo 8/10/2007, n. 179, lo stesso decreto che ha istituito la Camera arbitrale presso la Consob.
Il Fondo di Garanzia presso la Consob era "destinato all'indennizzo.… dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Si trattava esattamente della stessa procedura che il Governo intende attuare per le obbligazioni subordinate dei quattro istituti finiti in dissesto!
Perché parliamo al passato di questo Fondo di Garanzia? La legge di Stabilità 2016 appena approvata ne ha previsto la cancellazione, dirottandone la diponibilità finanziaria ad un nuovo fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e agli investitori che consentirà l'accesso al nascente Organismo Arbitrale Consob in forma del tutto gratuita contro i cento euro inizialmente previsti.
E' sufficiente, quindi, riattivare il Fondo di Garanzia presso la Consob per consentire l'indennizzo di tutti gli obbligazionisti delle quattro banche fallite che ne hanno il diritto, dopo che un arbitrato lo abbia accertato.
Non finisce qui. La decisione consentirebbe l'indennizzo ai danneggiati da altri crack di intermediari, quali Banca Network Investimenti ed Européenne de Gestion Privée (Egp), falliti e non in grado di risarcire i clienti. Il pubblico interessato è quindi vastissimo.
Il Fondo di Garanzia presso la Consob non era mai stato avviato perché la sua dotazione finanziaria era troppo scarsa. Veniva infatti alimentato dalla metà degli importi delle sanzioni annualmente comminate agli intermediari per le violazioni relative alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, in genere meno di un milione l'anno.
E' possibile risolvere la mancanza di adeguata dotazione economica riattivando il Fondo di Garanzia presso la Consob e dotarlo di somme anch'esse in origine destinate al risarcimento di crack finanziari. Stiamo parlando del fondo previsto dall'articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, ossia la legge 23/12/2005, n. 266, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, erano rimasti vittime di frodi. Il fondo avrebbe dovuto indennizzare i tanti incappati nei crack quali Argentina, Parmalat, ecc. utilizzando i rapporti (conti correnti, libretti, dossier titoli, polizze, ecc.) giacenti presso gli intermediari e non più reclamati dagli aventi diritto, vale a dire i rapporti dormienti.
Quel fondo non ha mai visto la luce -la prevista Commissione fu costituita ma si sciolse per l'impossibilità di adempiere al mandato- perché l'ammontare dei rapporti dormienti ad esso devoluti fu di circa due miliardi, briciole rispetto alle perdite da risarcire. Anche per questo motivo, nel tempo la sua disponibilità è stata utilizzata per altri scopi quali il finanziamento della social card, della stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione, del fondo esuberi Alitalia e della ricerca scientifica, al punto tale che a febbraio 2010 il residuo disponibile era di seicento milioni.
Il 30 luglio 2014, in risposta ad un'interrogazione in Commissione Finanze della Camera di iniziativa Aduc e presentata dai deputati Sara Moretto e Marco Causi, il Ministero dell'Economia aveva affermato che alla voce dedicata nel proprio bilancio non era iscritta alcuna somma e che occorreva attendere la prescrizione del termine per gli aventi diritto a recuperare i rapporti dormienti per registrare un importo che sia affidabile. Una risposta alquanto elusiva.
Quanto occorre per indennizzare tutti gli aventi diritto? Possiamo ragionevolmente stimare che il tetto di intervento del Fondo venga dalla Consob fissato ad almeno 50mila euro che rappresenta il nuovo minimo previsto dalla Direttiva U.E. sui sistemi di indennizzo degli investitori (anche se non si riferisce alla medesima tipologia di fondo), se non a 100mila euro per ciascun cliente.
E' probabile che l'attuale residuo del Fondo Rapporto Dormienti non sia sufficiente a coprire gli oneri dell'intervento del ripristinato Fondo di Garanzia presso la Consob, ma l'eventuale eccedenza può essere reperita senza eccessive complicazioni. Basta volerlo.
A proposito della procedura di arbitrato, ribadiamo che la scelta del Governo di affidarla alla Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ci appare poco oculata, poiché i componenti non sono esperti in diritto finanziario:
http://investire.aduc.it/articolo/fondo+risparmiatori+traditi+servono+arbitri_23748.php Rammentiamo infine a coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda, che Aduc mette a disposizione un servizio gratuito di primo intervento legale
http://www.aduc.it/iniziative/firma/id/8 Giuseppe D'Orta, Responsable Aduc per la Tutela del Risparmio