C o m u n i c a t o s t a m p a
Amianto e lavoro
Le Ferrovie dello Stato costrette al giusto risarcimento
Finalmente una sentenza che fa chiarezza
Accolto il ricorso, che vedeva le Ferrovie dello Stato contrapposte ai familiari di un dipendente deceduto per aver lavorato per oltre venti anni a contatto con materiali contenenti amianto. Secondo una nota-provvedimento impugnata dall'Amministrazione si negava il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità perché il decesso non era da considerare dipendente a cause di servizio.
Il ricorso, presentato dalla moglie e portato avanti dagli eredi, era stato ritenuto inammissibile perché il lavoratore era un fumatore e la sua morte, avvenuta per un carcinoma del polmone destro. Veniva anche contestato che la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio non era stata presentata entro i sei mesi richiesti dal momento della riscontrata infermità.
La società aveva richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
Nonostante una prima consulenza medico legale, viste le tesi esposte dalle parti, era stato richiesto un nuovo intervento tecnico sulla questione per riscontrare l'esatta diagnosi dell'infermità riscontrata al lavoratore (collasso cardio-circolatorio in carcinoma adenosquamoso e spinocellulare del polmone destro) e la sua eventuale ricollegabilità, anche solo come concausa, con il servizio prestato.
La perizia ha evidenziato che in base alle ricerche attualmente in corso ci sono fattori che risultano avere capacità cancerogena evidenziando, inoltre, aree sociali dove l'incidenza di tale malattia è maggiormente presente, come quelle dove avvengono certe lavorazioni industriali. Nel caso specifico del lavoratore in questione l'attività svolta per oltre venti anni, che prevedeva la manipolazione di macchinari contenente l'asbesto come coibentante, è stata considerata una concausa, efficiente e determinante, dell'insorgenza della neoplasia.
"E' una sentenza che da giustizia all'incertezza - spiega l'avvocato Alessandro Tarducci dello studio legale Cnttv di Firenze - che da sempre esiste sulle cause delle malattie provocate da esposizione all'amianto. In questo caso è stato riconosciuto che il manipolare macchinari contenenti asbesto (amianto) deve essere considerato quanto meno concausa, efficiente e determinante, anche con l'abitudine voluttuaria di fumatore, dell'insorgenza delle neoplasie polmonari. Si è riconosciuto, quindi, che fra asbesto e fumo di sigaretta si realizza quel sinergismo di potenziamento efficiente e determinate per il conseguimento del trattamento pensionistico di privilegio".
Il Giudice unico presso la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per La Regione Toscana ha quindi accolto il ricorso riconoscendo agli eredi il diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto di 1^ categoria tabella A per il periodo compreso tra il 13 novembre 1998 fino al decesso avvenuto nel 1998 della moglie del lavoratore.
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