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martedì 19 aprile 2016

Sicurezza in azienda: movimentazione di merci pericolose



Il livello della sicurezza nelle aziende e nelle industrie è sempre un indicatore cruciale per tastare il polso della qualità del lavoro in questo Paese. In particolare oggi parliamo della sicurezza nelle procedure di movimentazione e sollevamento che possono coinvolgere anche macchinari pesanti.

Mettiamo in chiaro le responsabilità degli RSPP



Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo il D.Lgs. 81/2008 ha definito la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Ma questa mansione implica anche responsabilità che investono sia l’addetto RSPP che il datore di lavoro.

venerdì 27 febbraio 2015

Regole e normative sui corsi antincendio in azienda

La prevenzione incendi è una delle molteplici attività che riguarda l’ampio discorso relativo alla sicurezza sul lavoro così come normato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08, ed è strettamente legata ad altre azioni e figure professionali che operano all’interno dell’ambito lavorativo, come dipendenti e/o consulenti esterni, per rendere più sicuro il luogo di lavoro stesso.

giovedì 2 ottobre 2014

Corsi RLS e formazione sicurezza sul lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, capiamo mansioni e doveri del RLS e l'iter di formazione di questa figura.

Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente. 
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero minimo dei RLS è:
n. 1 RLS in tutte le aziende sino a 200 lavoratori;
n. 3 RLS in tutte le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
n. 6 RLS in tutte le aziende oltre i 1.000 lavoratori.
La durata del mandato del/degli RLS coincide con la durata in carica delle RSU (generalmente 3 anni).
Nel caso l'RLS sia eletto direttamente all'interno dell'Azienda, la durata del mandato non ha scadenza o è subordinata a particolari accordi contrattuali di settore.

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è figura centrale e strategica nel panorama della sicurezza aziendale e collabora direttamente in tale campo a fianco del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC).
Ha un ruolo solo consultivo (non decisionale) praticamente su ogni aspetto della vita aziendale per quanto concerne il settore sicurezza e igiene del lavoro.
A titolo di esempio:
•    collabora e prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi;
•    ha accesso alle schede di sicurezza dei prodotti e a tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni);
•    controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza;
•    partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza;
•    segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda;
•    può ricorrere all'organo di vigilanza;

Ed è consultato preventivamente riguardo a:
•    nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
•    nomina della squadra antincendio;
•    nomina della squadra primo soccorso;
•    valutazione dei rischi;
•    programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione;
•    formazione e informazione dei lavoratori.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS)
Tutti i RLS devono avere, per legge e in base agli Accordi Stato - Regioni - Province autonome, una formazione obbligatoria e specifica di base di durata minima di 32 ore conclusa da esame qualificante soggetta ad aggiornamenti annuali di durata variabile secondo le dimensioni aziendali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti).
L’azienda è tenuta a fornire questa formazione agli RLS durante l’orario di lavoro con oneri a totale carico del Datore di Lavoro.
Il RLS dispone altresì di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito di norma in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
In linea di massima la formazione del RLS, durante il corso sulla sicurezza sul lavoro, si articola come segue:
•    principi costituzionali e di diritto civile;
•    legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
•    soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi;
•    definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
•    valutazione dei rischi;
•    individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
•    aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
•    nozioni di tecnica della comunicazione;
•    rischi specifici della tipologia aziendale di appartenenza.

mercoledì 16 luglio 2014

RSPP: la figura di riferimento della sicurezza in azienda

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono figure le cui funzioni sono disciplinate dal D.Lgs 81/2008.
La prima introduzione di queste figure nel mercato del lavoro italiano risale al 1994 quando vennero recepite alcune direttive europee riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Si tratta di esperti in sicurezza, protezione e prevenzione designati dal Datore di Lavoro per la gestione e il coordinamento in sinergia con RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e con MC (Medico Competente) delle attività riguardanti il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (SPP).

L' RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
Questa figura collabora con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e l'RLS nella realizzazione del documento di Valutazione dei Rischi (VdR). L'RSPP partecipa assieme agli altri attori precedentemente indicati a riunioni periodiche annuali indette dal Datore di Lavoro.
Questa figura può essere ricoperta da personale interno all'azienda oppure da consulenti esterni.

L'obbligatorietà della nomina di un RSPP interno o esterno è definito dall'art. 31 del D.Lgs 81/2008.
In alcune tipologie di aziende definite dall' art. 34 il Datore di Lavoro può invece svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

L' RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) è deputato ad attività di consulenza e opera con uno status di neutralità nei confronti dei lavoratori e del Datore di Lavoro.
La legge non prevede sanzioni per questa figura, tuttavia egli è responsabile del reato di evento nel caso in cui eventuali infortuni si verifichino a causa di una non corretta consulenza fornita.

Il medico competente, l' RLS e l'RSPP sono responsabili nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), con uno spirito di miglioramento progressivo del livello di sicurezza e salute: essi concorrono alla programmazione di piani, programmi e procedure.

Per quanto riguarda le competenze e i requisiti professionali richiesti dalla figura di RSPP sono individuabili nell'art. 32 del D.Lgs 81/2008.
Per poter ricoprire questo ruolo, l'interessato deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore, possedere attestato di frequentazione dei corsi di formazione denominati generalmente modulo A, modulo B e modulo C in corso di validità, attestati che possono essere conseguiti presso istituti di formazione come Gruppo Errepi srl a Lissone.

I corsi RSPP sono quindi costituiti da: un modulo A che costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, è credito formativo permanente, non necessita di aggiornamento, ha una durata di 28 ore ed è propedeutico allo svolgimento dei moduli B e C.

Gli argomenti del modulo A sono: i fondamenti della normativa, i soggetti della prevenzione ed altro, prende in considerazione anche i concetti come rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni oppure inquinanti e altre tipologie di rischio.
Il modulo B è un corso maggiormente specializzato ed articolato in alcuni settori definiti che considerano il rischio in base alla classificazione ATECO  (Attività Economiche).
Esso non è propedeutico al modulo C, i settori in cui si differenzia sono nove riguardanti: industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali ecc.
La durata varia a seconda del macro settore di riferimento per la propria attività (da 12 a 68 ore).


Il modulo C infine è di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, la durata del corso è di 24 ore e costituisce, come il modulo A, un credito formativo permanente (non necessita quindi di ulteriori aggiornamenti) e riguarda la prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

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