Overbooking aerea. I diritti del passeggero
Roma, 5 Aprile 2012. "Spiacente non abbiamo posti". E' la ferale
notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione
confermata e in procinto di partire per le agognate vacanze pasquali,
puo' sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione
europea. Si chiamo overbooking (sovraprenotazione) ed e' un sistema
che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe' piu'
biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e
nervi percio' abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto
il malcapitato turista (1).
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero
una delle seguenti scelte:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non
usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con
partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per
il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno
o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta
e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non
accompagnati).
* Compensazione pecuniaria di:
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o
pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per
quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo
alternativo il cui orario di arrivo non superi , rispetto al volo
prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la
compagnia puo' ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con
bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o
altri servizi.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al
viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore,
soggettivo, subito a causa del disservizio.
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una
classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a
chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere
erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei
loro diritti.
(1) Per approfondimenti si veda la scheda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php
Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc DELL'ADUC
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