Per la quantificazione dell'assegno divorzile conta anche la convivenza prematrimoniale, è questo il principio di diritto rivoluzionario affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite.
La Corte infatti rileva come la famiglia e' considerata, a livello di normativa e giurisprudenza Europea, sia nella sua versione tradizionale, composta da due membri di sesso diverso uniti in matrimonio, sia nella versione moderna costituita da coppie non unite in matrimonio, ma semplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello stesso sesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari di fatto. Non si esige una disciplina dei differenti modelli familiari identica a quella del matrimonio ma una disciplina non discriminatoria.
La convivenza prematrimoniale e' ormai un fenomeno di costume sempre piu' radicato nei comportamenti della nostra societa' cui si affianca "un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignita' rispetto a quelle matrimoniali. Non si tratta, quindi, di introdurre una, non consentita, "anticipazione" dell'insorgenza dei fatti costitutivi dell'assegno divorzile, in quanto essi si collocano soltanto dopo il matrimonio, che rappresenta, per l'appunto, il fatto generatore dell'assegno divorzile, ma di consentire che il giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente piu' debole, nell'ambito della solidarieta' post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale.
Deve essere quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilita' e continuita', in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuita' tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte
condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente piu' debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio".
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
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