In merito al leasing finanziario la Cassazione con la massima del 20/10/83 n. 6390, si esprime affermando che nel leasing finanziario l’operazione offerta dal locatore del bene dato in concessione a leasing pre¬senta solamente la figura del finanziamento di un bene messo a punto da terzi: l’agenzia finanziaria acquista il bene per conto di coloro che lo utilizza, che lo preferisce in ragione alle proprie necessità di produzione.
Le parti, a tal riguardo, stabiliscono che il bene sia concesso in uso all’utilizzatore della cosa oggetto del leasing per un periodo temporale che non può essere diminuito e per un canone prefissato. Il canone collegato al bene, quindi, viene fissato non in ragione ai benefici derivanti dal bene, ma in relazione al suo costo ed al tempo della durata del contratto di leasing, in modo tale da consentire la finanziaria, al termine del contratto, di riscattare totalmente il prezzo erogato, i maggiori costi e il conseguimento di un profitto. La validità restante del bene, alla fine del contratto di leasing, sotto l’aspetto finanziario, all’incirca vicina all’obsolescenza, quindi di minore rilevanza appare a questo punto la condizione che il bene sia in maniera definitiva acquistato dal conduttore per una somma di esigua entità, perché l’operazione finanziaria ha avuto totale compimento.
Per maggiori informazioni si rinvia al seguente sito: http://www.prestiti-in.it/leasing/1196/leasing-finanziario/
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