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sabato 27 giugno 2009

Commissione massimo scoperto illegale. Come difendersi in attesa del Governo

Commissione massimo scoperto illegale. Come difendersi in attesa del Governo

Firenze, 27 Giugno 2009. Dopo la nostra denuncia dello scorso 25 Maggio, la beffa messa in atto dalle banche sulla commissione di massimo scoperto e' sotto gli occhi di tutte le categorie economiche che subiscono questa vessazione. Per la legge (2/2009 art. 2bis) questa commissione puo' essere applicata solo al cliente che ha un fido e il suo scoperto dura piu' di 30 giorni. Ma tutte le banche, con un arcobaleno linguistico che varia da istituto a istituto, hanno reintrodotto questa commissione uguale o peggio di prima (1) e la stanno imponendo ai propri clienti, pena la chiusura del conto.
Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, anche a seguito di interrogazioni parlamentari (2), ha fatto sapere che quanto accade e' illecito e che ha intenzione di intervenire in modo drastico nella cosiddetta manovrina economica di questa estate. Ma tra il dire e il fare ci passa il famoso mare e gli utenti dei servizi bancari, proprio a partire da questi giorni, si trovano gia' con le condizioni modificate. In attesa del ministro e del Governo, abbiamo quindi predisposto un fac-simile di ricorso da inviare alla propria banca, a Bankitalia e all'Antitrust. Eccolo, ognuno, ovviamente, lo potra' adattare alle proprie caratteristiche, ma la sostanza delle norme a cui ci riferiamo, non cambia. Il testo e' stato redatto dall'avv. Libero Giulietti, dello studio legale dell'associazione e che cura per l'Aduc il servizio di consulenza bancaria (3).

- Spett. BANCA ........
Al Responsabile dell'Ufficio Reclami. Al Responsabile dell'Ufficio Compliance. Al Presidente del Collegio Sindacale
- Spett. BANCA D'ITALIA, sede regionale .....
- Spett. AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA E PER IL MERCATO, Piazza G. Verdi, 6/a, 00198  ROMA

Oggetto: Rapporto n.  ............  - Proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente.

Abbiamo ricevuto, ai sensi dell'art. 118 del TUB, una Vostra comunicazione contenente la "proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente"  allegata in copia alla presente per formarne parte integrante. Tale lettera si caratterizza per un cumulo del tutto singolare, per quantita' e gravita', di violazioni che qui di seguito andiamo ad esporre.
1- INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO
Si afferma, nella lettera, che, a partire dal 28 giugno la "commissione di massimo scoperto trimestrale" e la "penale per passaggio a debito conti non affidati" non saranno piu' applicate, se attualmente praticate e che "in sostituzione delle condizioni economiche indicate al punto precedente sara' applicata la commissione per scoperto di conto nella misura di 2 euro per ogni giorno….".
Vi e' un duplice profilo di indeterminatezza nel senso che:
a) non e' dato sapere se la sostituzione avverra' a carico di tutti i clienti (cosa che riteniamo piu' probabile) oppure solo a carico di quelli cui venivano applicate le precedenti condizioni;
b) in questa seconda ipotesi -vale a dire nel caso in cui la nuova condizione fosse applicata solo ai destinatari di quelle ora abolite  non sappiamo se vi andremo, o no, soggetti.
In altre parole, poiche' non ci viene esplicitato se la condizione preesistente ci veniva applicata, non sappiamo se lo sara' anche quella sostitutiva. E' evidente che cio' costituisce una violazione della normativa di trasparenza che impone alla banca l'obbligo di far conoscere al cliente tutte le condizioni vigenti.
2- INVALIDITA' DELLA NUOVA CLAUSOLA
A nostro avviso, la nuova "commissione per scoperto di conto" inventata per l'occasione, cade  sotto la sanzione di nullita' comminata dall'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185  convertito in L. 28.1.2009 n. 2  costituendo, essa, in definitiva, una riedizione della commissione di massimo scoperto.
In proposito riferiamo la definizione che alla pagina Web http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/vocabolario/C/comm_scoperto.txt,
 la Banca D'Italia da' della commissione di massimo scoperto e cioe': "E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato (vedi) sul conto corrente. Il compenso e' calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo. Essendo di norma piu' onerosa del costo del finanziamento ordinario e' importante, quando si apre un conto, sapere bene qual e' la percentuale che determina tale commissione e pianificare bene i flussi di cassa".
Costituisce, dunque, caratteristica della commissione di massimo scoperto quella di essere rapportata al massimale utilizzato, ma tale rapporto esiste anche nel nostro caso e la sola novita' e' quella di essere applicato a scaglioni di 1000 euro o frazione e con un massimale di € 100.
Ancora la Banca D'Italia, alla pagina Web http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/conto/Costi, parlando dei costi inerenti al conto corrente bancario, afferma che: "In caso di scoperto, oltre agli interessi e' applicata una specifica commissione". Ebbene ci si domanda se non e' questa la nuova commissione che codesta banca si e' inventata e se non e' questa la commissione che il D.L.185/08 intendeva abolire.
La nullita' discende, infine, dalla previsione della prima parte dell'articolo 2 bis del citato D.L. che vieta l'applicazione della commissione di massimo scoperto a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Naturalmente la dichiarazione della nullita' della clausola spetta al Giudice, ma le Autorita' destinatarie della presente potranno fin d'ora formarsi un proprio convincimento sia sulla validita' della clausola in questione che sul contegno assunto dalle banche le quali, anziche' abolire tout court la commissione di massimo scoperto (scopo al quale la legge sicuramente tendeva), hanno preferito dissimularla e mistificarla.
3 - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 118 TESTO UNICO BANCARIO
In effetti, l'articolo 118 del TUB prevede la modificabilita' del contratto da parte della banca con un meccanismo di "silenzio-assenso".
A ben vedere, pero',  tale modificabilita' riguarda, e non puo' che riguardare, valori economici che si collocano nell'ambito di condizioni giuridiche che restano, invece, modificabili secondo le regole ordinarie e cioe' dietro accordo delle parti e con forma scritta. Tanto per fare un esempio appropriato, una volta fissato un tasso debitore apposito per gli scoperti, tale tasso potra' essere variato al ricorrere di un giustificato motivo, ma non potra' essere aggiunta, ex novo, a detto tasso, anche una commissione. La condizione oggetto della proposta in esame, non essendo prevista in contratto, non costituisce  variazione della misura di una clausola preesistente, ma, per l'appunto, una clausola assolutamente nuova la cui introduzione necessita, come s'e' detto, della formazione di un nuovo consenso.
L'impossibilita', per codesta banca,  di variare alcunche' esclude anche che, per il cliente,  si ponga il dubbio di dover recedere per evitare l'applicazione delle nuove condizioni.
Che quanto detto risponda al vero si comprende anche argomentando dalla lettera stessa della norma che, per le superstiti ipotesi in cui "sopravvive" la commissione di massimo scoperto postula un "patto scritto non rinnovabile tacitamente". e' chiaro che la norma prevede un accordo ad hoc per di piu' soggetto a requisiti di forma, per cui non c'e' dubbio che il metodo da Voi adottato sia del tutto inidoneo allo scopo.
Ulteriore conforto a questa opinione e' consentito trovare alla pagina Web della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/conto/Modifica.  L'Istituto di vigilanza cosi' si esprime: "Solo se previsto dal contratto e specificatamente approvato dal cliente, la banca ha la possibilita' di modificare in senso sfavorevole le condizioni inizialmente concordate (jus variandi)". Appare evidente che le condizioni variabili siano solo quelle "inizialmente concordate" e non possono esserne aggiunte di  nuove.
Infine, sempre sulla impossibilita' di modificare le condizioni giuridiche ai sensi dell'art. 118,  si veda anche Cfr Circ. Min. Sviluppo Economico 21.2.2007 prot. n. 0005574.
4 - ILLEGITTIMITA' DEL RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
Codesta banca collega l'introduzione della nuova clausola agli "effetti prodotti dall'attuale crisi economica e finanziaria". Fermo restando quanto si e' detto in merito all'impossibilita' di modificare le "condizioni normative" di contratto in base all'articolo 118 TUB, non si comprende il perche' di tale rinvio alla situazione economica. In ogni caso questa non costituisce "giustificato motivo"  neppure per la semplice variazione di in peius delle condizioni economiche riportate in contratto.
5 - POSSIBILE USURARIETA'
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 bis D.L. 185/08 tutte le voci di remunerazione spettante alla banca in qualche modo commisurate alla durata dell'utilizzo dei fondi, sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarieta' di detta  remunerazione, e, a certe condizioni, quanto applicato allo scoperto puo' divenire usurario.
In questo caso una conseguenza sarebbe non solo la nullita' delle pattuizioni in questione, ma, addirittura, quella della responsabilita' penale in capo, presumibilmente, al legale rappresentante della societa'.
6 - PRATICA COMMERCIALE  INGANNEVOLE
Non c'e' dubbio che il contegno da Voi assunto integri una pratica commerciale ingannevole idonea ad indurre il correntista medio ad assumere una decisione di natura commerciale -consistente nel subire l'applicazione di una condizione ingiustificata ed illegittima- che non avrebbe altrimenti preso. Le condotte in questione sono, com'e' noto, sanzionate dal Codice del consumo.
7 - CONSIDERAZIONE FINALE
Come considerazione finale, ci sia consentito rilevare che e' legittimo per le banche perseguire il profitto e l'utile, ma tale scopo deve essere conseguito nell'ambito della legalita'. Il contegno nella presente lettera criticato non sembra andare in questa direzione.

In considerazione di quanto sopra, escluso il Vostro diritto  di variare le condizioni giuridiche contrattuali nel modo proposto
VI  DIFFIDIAMO
a) - dall'addebitare alcunche' a  titolo di "commissione per scoperto di conto";
b) - dal cessare il contratto.
VI AVVISIAMO
che dara' impulso all'azione penale laddove se ne dovessero ravvisare gli estremi.
Copia della presente e' inviata alle Autorita' competenti  per le determinazioni che vorranno assumere.

Distinti Saluti

(1) http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=260852
(2) http://www.aduc.it/dyn/avvertenze/noti.php?id=263855
(3) consulenza online: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/richiesta/ . per telefono (055.282168) mercoledì e venerdì ore 15.30-18. In sede (senza appuntamento) mercoledì e venerdì ore 15.30-18
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