Tale decreto, che fissa i nuovi parametri per la riscossione del sovrapprezzo del Cobat a partire dal 1° gennaio 2006, sostituisce il precedente Decreto Ministeriale del 16 marzo 2005.
Come illustrato nella relazione tecnica allegata al Decreto stesso sub b), la richiesta di riduzione di sovrapprezzo nasce dalla volontà del Cobat di minimizzare l’importo gravante sull’utente finale ed è motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange.
La modifica prevede una riduzione del 5% degli importi unitari del sovrapprezzo al lordo dei costi di riscossione.
Il sovrapprezzo è lo strumento economico previsto dal comma 7 dell’articolo 9-quinquies della legge istitutiva del Cobat “al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti”; compiti indicati al comma 2 dello stesso articolo 9-quinquies:
* assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio ;
* cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio ;
* assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento ;
* promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
Gli importi unitari sono indicati nella tabella del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ufficio Stampa Hill & Knowlton Gaia
Andrea Pietrarota, Tel. 06.441640327 – Cell 335.5640825 e-mail: pietrarotaa@hkgaia.com
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