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venerdì 9 settembre 2011

Novità sull’esecutività degli avvisi di accertamento

A decorrere dal 1° ottobre 2011 (termine così rinviato dal DL 98/2011) gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi ed Iva saranno immediatamente esecutivi e decorsi novanta giorni dalla notifica, nel caso di mancato pagamento dei tributi accertati e delle relative sanzioni, l’Agente della riscossione potrà addirittura procedere ad esecuzione forzata.

Parliamo delle novità relative all’esecutività degli avvisi di accertamento, presto in vigore. Più ampia trattazione sarà data durante la prima giornata di Guida al Fisco.

Ambito di applicazione. Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni e interessi, notificati a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, quindi riguardanti periodi di imposta successivi al 2006.

Il nuovo contenuto dell’avviso di accertamento. Per i predetti avvisi di accertamento, dunque, non ci sarà più, una volta scaduti i 60 giorni, né l’iscrizione a ruolo né la successiva emissione della cartella di pagamento in quanto sarà lo stesso accertamento che diventerà esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica e conterrà l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso. In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi 90 giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento), il credito sarà affidato all’Agente della Riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con modalità che dovranno essere determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Cosa accade in caso di proposizione del ricorso. Qualora si proponesse ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, é previsto comunque, entro 60 giorni, il pagamento degli importi pari ad un terzo delle maggiori imposte accertate (misura così determinata dal DL 98/2011).

Tuttavia, in mancanza del versamento delle predette somme, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto, l’Agente della Riscossione potrà - nel rispetto dei limiti imposti dalla legge - comunque azionare l’esecuzione (il fermo amministrativo e l’ipoteca), a meno che non sia stato, nel frattempo, emesso un provvedimento di sospensione giudiziale.

In ogni caso, a prescindere dalla presentazione del ricorso o dalla richiesta di sospensione, il solo pignoramento viene sospeso per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di affidamento del credito all’Agente della Riscossione e, dunque, per 270 giorni dalla notifica dell’avviso.

La richiesta di sospensione. Certamente resta ferma la possibilità prevista dall’articolo 47 del D. Lgs. 546/1992 di richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Tuttavia, al fine di una maggiore tutela del contribuente, nelle more che il giudice decida nel merito il contenzioso, è possibile presentare una richiesta di sospensione urgente dell’esecutività dell’atto a norma dell’articolo 47 comma 3, del D. Lgs. 546/1992. In base a tale disposizione il Presidente della Commissione tributaria, in caso di eccezionale urgenza può motivatamente disporre, con lo stesso decreto in cui fissa la trattazione dell’istanza di sospensione, la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. A tal proposito, si segnala che il Consiglio di Presidenza di Giustizia tributaria con una delibera del 19/2/2008, ribadita nella successiva delibera 122/2010, prendendo atto proprio della difficoltà pratica di fissare le udienze di sospensiva entro i successivi sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, ha esortato le Commissioni tributarie ad applicare il citato disposto dell’articolo 47, comma 3 del D. Lgs. 546/1992.

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