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giovedì 19 aprile 2012

Fisco. Equitalia, la Corte di Cassazione annulla la cartella esattoriale priva dell'indicazione del calcolo degli interessi

Equitalia:
la Cassazione civile annulla la cartella esattoriale priva dell'indicazione del calcolo degli interessi


Lecce, 19 aprile 2012 - Maggiori e sempre più cautele per i consumatori. Per Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", sono molteplici, infatti, le sentenze che attribuiscono un sempre più stringente dovere di trasparenza a carico delle società incaricate della riscossione nazionale dei tributi.

La mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale. E' quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516.

Il caso riguardava un contribuente il quale aveva impugnato la cartella di pagamento con cui l'Ufficio di Padova aveva iscritto a ruolo le somme riportate in un avviso d'accertamento, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP, e su ricorso di Equitalia Polis S.p.A., tale decisione è stata poi impugnata dinanzi alla CTR del Veneto, la quale ha statuito che la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, aggiungendo inoltre che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e pertanto rendeva parzialmente illegittima la cartella.
Avverso tali sentenze, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso in Cassazione.

Gli ermellini hanno respinto l'eccezione sollevata dal contribuente circa l'obbligo per l'ufficio di indicare il responsabile del procedimento visto che l'art. 7 della legge n. 212/2000, pur qualificando "tassativo" l'obbligo dell'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non indica, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione.

D'altra parte, con l'unico motivo dedotto, il Fisco ha censurato che, nell'annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, i giudici d'appello avrebbero disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti definitivi non necessita di motivazione, anche "nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall'art. 20 DPR n. 602/73".

I giudici di legittimità, hanno giudicato inammissibile tale motivo di ricorso. In particolare, è stata condivisa la decisione dei giudici d'appello, secondo i quali "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati".

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo diritto di difesa.

Ha sostenuto la Suprema Corte a tal proposito, di alcun pregio sono state valutate le considerazioni svolte da parte ricorrente circa la non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato, né dal richiamo all'art. 20 del dPR n. 602 del 1973, essendo rilevante non la spettanza degli interessi, bensì il modo con cui è stato computato il totale contenuto nella cartella.

In conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007), tale motivo è stato, quindi, dichiarato inammissibile.



Giovanni D'AGATA




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Redazione del CorrieredelWeb.it
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sabato 20 gennaio 2007

Cassazione: lecito scaricare file protetti basta non usarli a scopo di lucro

La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato "risparmiare" sui film scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione

Ma la sentenza si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore

 Cassazione: lecito scaricare file protetti basta non usarli a scopo di lucro ROMA - Anche se c'è il copyright, si può scaricare lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (è la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".
Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.

Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".

Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".

Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".


Origine: Repubblica

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