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domenica 25 febbraio 2007
Il Partito Pirata ha scritto a Rutelli
Signor Vice Presidente del Consiglio, on. Francesco Rutelli
abbiamo letto la risposta da Lei data alla Camera all'interrogazione
dell'on. Nardi e, pur apprezzandone gli intenti dichiarati per quanto
concerne il problema generale dei rapporti tra diritto di autore e
consumatori ("dobbiamo lavorare per creare condizioni concorrenziali
nel mercato, per la tutela del consumatore, ma senza diminuire le
garanzie per gli autori"), riteniamo di doverLe segnalare che alcuni
passaggi non corrispondono alla realtà dei fatti (il capoverso su
quelli che Lei definisce "problemi gravi di violazione del diritto di
autore, derivanti dall'utilizzo non corretto delle nuove tecnologie -
internet - dalle pratiche di file sharing....").
L'acuirsi dei problemi deriva infatti dalla circostanza che le
modifiche della legge 633/1941 volute dal suo predecessore, on.Urbani,
puntando sul ricorso alle fattispecie penali, hanno seguito una logica
strutturalmente estranea allo spirito di far evolvere un mercato
concorrenziale davvero aperto e dunque garante dei cittadini utenti
oltre che degli autori. Ha fatto il resto la propensione
interpretativa scelta dalla SIAE, costantemente indirizzata ad
estendere al di là della legge la protezione dei diritti di quei
soggetti, non solo gli autori, che vengono prima dei cittadini utenti.
Nell'ultimo decennio, la nascita del web ha mutato in profondità modi
e tempi di accesso dei cittadini alle opere intellettuali nelle loro
variegate forme. E questo parallelo allargarsi del numero dei
destinatari e ridursi dei tempi di diffusione non può che riflettersi
sui meccanismi di tutela dei diritti degli autori. Se tali meccanismi
di tutela restassero esattamente gli stessi di prima e soprattutto se
non venissero opportunamente adeguati quelli relativi all'area
dell'intermediazione tra autore e fruitore, vorrebbe dire escludere il
fruitore dai benefici anche economici indotti delle nuove condizioni
web, benefici che, per l'allargamento dei destinatari e la riduzione
dei tempi, sono rilevanti.
Del resto, seppure non del tutto compiutamente, questioni connesse
alle tematiche qui sollevate sono presenti già nel programma
dell'Unione a proposito della diffusione dell'Open Source nelle
amministrazioni, poi nelle reiterate dichiarazioni fatte dal
sottosegretario Magnolfi durante e dopo le consultazioni ufficiali su
Internet dello scorso autunno e infine nel testo del Manifesto per il
Partito Democratico diffuso in questi giorni : " Vogliamo promuovere
la libera circolazione dei prodotti dell'ingegno, anche attraverso le
nuove forme di scambio rese possibili dalle tecnologie informatiche,
se prive di fini di lucro, che consideriamo un fondamentale fattore di
liberta', di eguaglianza e di diffusione della conoscenza".
Ci permettiamo pertanto di suggerirLe l'opportunità di rivedere la
denominazione stessa del costituendo Comitato presso la Presidenza del
Consiglio, dal momento che la qualifica di Comitato Antipirateria ci
pare del tutto parziale e depistante dai reali problemi.
Desideriamo in conclusione rivolgerLe la richiesta di consentire la
possibilità che rappresentanti della nostra Associazione – e di altre
impegnate sul tema della trasformazione delle norme sul diritto di
autore in chiave di maggior equilibrio tra i vari soggetti coinvolti –
siano sentiti stabilmente dal costituendo Comitato in maniera da poter
in quella sede fornire più ampie e dettagliate osservazioni tecniche in materia.
Confidando nella Sua attenzione, Le porgiamo i migliori saluti
Athos Gualazzi
presidente
Associazione Partito Pirata
fine RAR
grazie dell'attenzione, buon lavoro
--
Athos Gualazzi
a.p.s. Partito Pirata
http://www.partito-pirata.it
http://www.piratpartiet.it
sabato 20 gennaio 2007
Cassazione: lecito scaricare file protetti basta non usarli a scopo di lucro
La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato "risparmiare" sui film scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione
Una sentenza che fa discutere, anche se si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d'autore. La cosiddetta legge Urbani rende invece lo scaricamento di file protetti da copyright un diritto amministrativo e la loro condivisione un reato penale.
Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione "facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.
I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".
Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".
Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".
Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".
Origine: Repubblica
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