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domenica 5 settembre 2010

Novità per il visto Aia e per il Codice Ambientale

E’ entrato in vigore il 26 agosto il Decreto Legislativo 128/2010 che inserisce l’Aia, ovvero l’Autorizzazione integrata ambientale, all’interno del Codice ambientale, apportando delle modifiche che, in pratica, inaugureranno una procedura nuova di zecca per l’ottenimento dell’Aia.

Ma quali sono le novità apportate dal DL?
In primo luogo bisogna chiarire che l’Aia è lo strumento amministrativo grazie al quale si cerca di assicurare la prevenzione integrata dell’inquinamento(Ippc), autorizzando o meno l’esercizio di impianti la cui struttura e il cui funzionamento devono essere conformi a determinati requisiti.
La nuova procedura, ottenuta grazie all’aggiunta del titolo III-bis e l’abrogazione del relativo Dlgs 59/2005, conserva la distinzione tra impianti statali e regionali, ma rende molto più dure le sanzioni per i trasgressori. A cambiare è anche la figura del “gestore”, i cui parametri di individuazione sono diventati molto più ampi, senza contare le modifiche e le novità introdotte per quanto concerne la valutazione d’impatto ambientale (Via) e la valutazione ambientale strategica (Vas).
Il dl 128/2010, infatti, va a ritoccare non solo alcune parti dei principi generali(Parte I), ma va a modificare le procedure per quanto concerne le due valutazioni ambientali, una relativa ai singoli l’altra ai programmi e ai piani, inserendo poi nel Parte II la nuova disciplina sull’autorizzazione integrata.
Le nuove norme, alle quali le Regioni dovranno adeguarsi entro 12 mesi, non saranno applicate alle procedure Via, Vas e Aia avviate prima del 26 agosto 2010; queste, dunque, si concluderanno tenendo conto della vecchia normativa.

Per quanto concerne le novità maggiori relative all’Aia, si è stabilito che l’Aia sostituisce “a ogni effetto” le autorizzazioni di cui all’Allegato IX alla parte II, che una copia di ogni Aia venga messa a disposizione del pubblico e che l’autorizzazione abbia una durata di 5 anni, elevabile ad 8 per gli impianti registrati Emas e 6 per quelli certificati Iso.
Per quanto riguarda la concessione dell’Aia, l’autorità competente deve tener conto dei nuovi criteri e delle diverse linee guida ministeriali, senza trascurare i documenti Bref (Bat Reference Documents), ovvero i documenti elaborati dall’ufficio competente istituito dalla Commissione UE di Siviglia.

Per quanto riguarda la procedura, gli impianti di competenza statale dovranno riferirsi direttamente al ministero dell’Ambiente per via telematica, mentre per gli impianti regionali ci si deve riferire all’ente competente a livello regionale. Entro 30 giorni le autorità competenti devono verificare la completezza e l’esattezza della domanda presentata, indicando l’avvio del procedimento e il luogo presso il quale depositare i documenti per la consultazione pubblica. Dopo 15 giorni il gestore deve provvedere alla pubblicazione di un nuovo annuncio, indicando i propri estremi, il luogo dell’impianto e gli uffici presso i quali depositare gli atti. Solo in seguito viene convocata la conferenza dei servizi che si deve concludere entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio.

Le modifiche al Codice Ambientale sono state introdotte anche per sanare le pecche individuate nel nostro sistema dall’UE, difetti che, secondo alcuni, la nuova procedura non avrebbe corretto. Nulla sarebbe stato fatto per sanare le 38 procedure di infrazioni aperte nei confronti dell’Italia dall’Europa, ed in particolare tre sarebbero le violazioni principali: quella relativa al mancato recepimento delle direttive 2007/60/CE sulla valutazione e la gestione del rischio alluvione, quella riguardante la qualità dell’aria (direttive 1996/62, 1999/30 e 2008/50), e quella riguardante le emissioni di gas a effetto serra (Direttiva 2009/29/CE).

Ufficio Stampa
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