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giovedì 7 novembre 2019

Seggiolini anti abbandono per bambini sino ai 4 anni: stangata da 100 milioni di euro


SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO: UECOOP, STANGATA DA 100 MILIONI DI EURO

Seggiolini e dispositivi anti abbandono: obbligatori dal 7 novembre 2019.


Roma, 7 novembre 2019. Una stangata da almeno 100 milioni di euro per le famiglie italiane. 

E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione Europea delle cooperative (Uecoop) su dati Aci in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo dei seggiolini anti abbandono sulle auto per i bambini che hanno fino a 4 anni di età entrata in vigore da oggi 7 novembre 2019.

Si tratta di una misura importante per la sicurezza dei più piccoli – sottolinea Uecoop – ma rappresenta una spesa che per le famiglie può oscillare dai circa 70 euro di un mini sistema di allarme da inserire nel seggiolini che già si usa fino agli oltre 300 euro di una poltroncina nuovo con allerta anti abbandono già integrata. 

I nuovi seggiolini sono un aiuto oltre che un costo – evidenzia Uecoop – ma sono anche una conseguenza degli effetti dei livelli di stress ai quali i genitori sono sottoposti ogni giorno fra casa e lavoro con solo un bambino su quattro che trova posto all’asilo. 

E’ necessario – conclude Uecoop – migliorare i livelli di welfare unendo il meglio del privato con quello del pubblico investendo più risorse a favore delle famiglie.

Previsti 5 punti di penalità per la patente di guida e multe fino a 350 euro.

Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi anti abbandono per prevenire l’abbandono dei bimbi in auto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019, entrerà in vigore il 7 novembre 2019 (ai sensi dell’art. 10 delle preleggi)”. 

Così si legge nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata sul sito ufficiale secondo cui, dal 7 novembre, chiunque trasporti in auto un bambino sotto i 4 anni dovrà dotare il seggiolino auto di un dispositivo anti abbandono.

Chiunque trasporti in auto uno o più bambini di età inferiore ai 4 anni rischia diversi tipi di sanzioni: il pagamento di multe variabili tra 81 e 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva nei due anni successivi, è anche contemplata la sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.

martedì 4 maggio 2010

Cellulare in auto: multa nulla se non c'è una contestazione immediata

Multa nulla se telefoni in macchina e non vi è la contestazione immediata.


Lecce, 4 maggio 2010. Il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, segnala un'importante sentenza della cassazione: multa da annullare se si telefona al volante ma manca la contestazione immediata.

" In data 29 aprile 2010 la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n°10363 con cui afferma che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente non scatta se manca la contestazione immediata da parte dell'organo accertatore. ".

Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati.

Di seguito il testo della sentenza.


Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.



Per ricevere copia della sentenza della Corte di Cassazione basta richiederla scrivendo alla Redazione di www.CorrieredelWeb.it (corrieredelweb [at] gmail.com)

lunedì 5 gennaio 2009

CODICE DELLA STRADA: MULTE AUMENTATE DAL 1^ gen 2009

AUMENTATE LE MULTE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.
I NUOVI IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2009.

di Raffaele Pirozzi


Il decreto n° 17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre 2008 prevede i nuovi importi, in vigore dal 1° Gennaio 2009, per violazione del Codice della stada .

I nuovi importi sono i seguenti:

  • Divieto di sosta da 36 a 38 Euro;
  • Divieto di sosta con pericolo o in circolazione particolare da 74 a 78 Euro;
  • Eccesso di velocità fino a 10 Km/ora da 36 a 38 Euro;
  • Eccesso di velocità tra gli 11 ed i 40 Km/ora da 148 a 155 Euro;
  • Eccesso di velocità da 41 a 60 Km/ora 370 Euro invariato;
  • Eccesso di velocità oltre i 61 Km/ora 500 Euro-invariato;
  • Mancato uso di cinture di sicurezza o seggiolini da 148 a 155 Euro;
  • Sorpasso "vietato" semplice da 70 a 74 Euro;
  • Sorpasso vietato con pericolo o in circostanze particolari da 143 a 150 Euro;
  • Sorpasso vietato con veicoli pesanti da 281 a 295 Euro;
  • Passare col semaforo rosso da 143 a 150 Euro;
  • Violazione generica della segnaletica da 36 a 38 Euro;
  • Mancata precedenza o prudenza agli incroci da 143 a 150 Euro;
  • Guida in stato di ebbrezza vara da 500 a 12.000 Euro. La variazione dipende dal magistrato;
  • Guida sotto l'effetto di stupefacenti da 1.500 a 12.000 Euro. La variazione dipende dal giudice.

Come abbiamo visto le norme vi sono ma i controlli si fanno e sono adeguati?


Napoli, 05/01/09

Raffaele Pirozzi direttore giornaleonline"www.notiziesindacali.com"

venerdì 26 dicembre 2008

Autovelox: obbligo di contestazione immediata nei centri urbani

Autovelox: nei centri urbani è obbligatoria la contestazione immediata

Il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di "Italia dei Valori", Giovanni D'AGATA, segnala in merito una circolare del 13/12/08 Prefettura di Padova.

Lecce, 26 dicembre 2008. La Prefettura di Padova con una propria circolare emanata il
13.12.2008, a tutti i comandi di Polizia Locale, Stradale e Carabinieri, ha ribadito che il D.L. 121/02, convertito con legge 168/02 obbliga gli organi di polizia stradale alla contestazione immediata delle infrazioni rilevate a mezzo autovelox nei centri urbani e che quindi spetta al Prefetto individuare quei tratti di strada pericolosi in cui si può fare a meno di procedere alla contestazione immediata, che giammai possono essere rappresentati dalle strade urbane di quartiere e locali.

L'emanazione di questa circolare è avvenuta al seguito di richieste di chiarimenti e di numerosi ricorsi avverso verbali di violazione ai limiti di velocità rilevate a mezzo autovelox in cui si contesta la legittimità dell'accertamento.

La Prefettura interpretando rigorosamente le prescrizioni del Codice della Strada e successive modifiche relativamente alla materia in oggetto ha chiarito, se c'era bisogno di chiarire, che nelle strade urbane di quartiere e strade locali non si possono installare misuratori velocità senza che ci sia la contestazione immediata.

Come è ormai noto, mentre nelle strade extra urbane secondarie e strade urbane di scorrimento, di cui alle lettere "C e D" dell'art. 2,comma 2 del C.d.S., spetta alla Prefettura individuare i tratti di strada pericolosi dove si può procedere alla misurazione della velocità senza la contestazione immediata, peraltro a seguito di emanazione di un apposito decreto, al contrario sulle strade urbane di quartiere e locali, gli organi di polizia stradale hanno l'obbligo di contestare immediatamente le infrazioni, a pena di nullità delle stesse.

Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di "Italia dei Valori", Giovanni D'AGATA, tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l'odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di "fare cassa" e a discapito dell'effettiva necessità di sicurezza stradale.


Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" Giovanni D'AGATA


Sede Provinciale "Itala dei Valori" di Lecce – V. le Lo Re
n. 22 – 73100 - LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

mercoledì 4 giugno 2008

NULLE MULTE DI AUTOVELOX NON SEGNALATI. SENTENZA GDP DI OSTUNI E FASANO


Dipartimento Nazionale

" TUTELA DEL CONSUMATORE"

"ANOTHER WORLD IS POSSIBLE"

MUGABE MELITUS WERE


COMUNICATO STAMPA

Nulle le multe elevate con gli autovelox e con i cosiddetti Telelaser se non vi è la preventiva segnalazione ed un'idonea informazione della presenza degli stessi: i Gdp di Ostuni e Fasano che avevano ordinato la restituzione della patente in via cautelare, accolgono nel merito il ricorso di due automobilisti a cui era stato ritirato il documento di guida per un presunto eccesso di velocità.

I Giudice di Pace di Ostuni e Fasano, su ricorsi predisposti dallo "Sportello dei Diritti" della Provincia di Lecce, hanno sentenziato l'annullamento di due diversi verbali per presunti eccessi di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada perché gli apparecchi di rilevazione non risultavano adeguatamente segnalati e non era stato rispettato l'obbligo di preventiva informazione della presenza degli stessi.

I due Giudici, che in via cautelare avevano decretato la restituzione della patente di guida ai due automobilisti leccesi a cui era stata ritirata per un presunto eccesso di velocità, hanno accolto nel merito le motivazioni addotte nei ricorsi ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d'attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata segnalazione degli apparati elettronici di rilevazione delle infrazioni.

Tali importanti decisioni, confermano l'impegno dello "Sportello dei Diritti" e di Giovanni D'AGATA componente nazionale del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, volto alla verifica di un corretto e trasparente espletamento dell'attività di rilevazione delle infrazioni con ausili elettronici da parte della pubblica amministrazione.

Lecce, 05 giugno 2008

                Il Componente del

Dipartimento Tematico Nazionale

"Tutela del Consumatore"

Giovanni D'AGATA


______________________________________

Sede Provinciale "Italia dei Valori" di Lecce – V. le Lo Re n. 22 – 73100 - LECCE

Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

sabato 19 aprile 2008

FUNZIONI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO: LIMITI

LIMITI PER LE FUNZIONI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO   

Dipartimento Nazionale
" TUTELA DEL CONSUMATORE"

"ANOTHER WORLD IS POSSIBLE"

MUGABE MELITUS WERE 

COMUNICATO STAMPA 


 Lecce, 19 aprile 2008.    Il Giudice di Pace di Lecce, su ricorso predisposto dallo "Sportello dei Diritti" la cui delega è stata assegnata all'Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro, ha sentenziato l'annullamento di un'ordinanza d'ingiunzione prefettizia di rigetto di un ricorso avverso una multa emessa a seguito di rilevazione effettuata dagli ausiliari del traffico in materia di funzioni degli operatori degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. La sentenza emessa di seguito allegata, ha accolto il ricorso di una cittadina lececse stabilendo la nullità della multa.

       " Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132 e articolo 68 della 23.12.1999 n. 488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo comma 133 nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

      La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell'accertamento ".

      Si invitano, quindi, le Prefetture e le Amministrazioni di tutto il territorio nazionale ad attenersi tempestivamente anche all'interpretazione adottata di recente dalla CORTE DI CASSAZIONE in tema di sosta e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare l'accertamento delle infrazioni secondo i dettami della legge, onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

        

                                                                                    Giovanni D'AGATA 
 

 

___________________________________

Sede Provinciale "Itala dei Valori" di Lecce
V. le Lo Re n.  22 – 73100 LECCE      

Tel. 388/9411240

e-mail: dagatagiovanni@virgilio.it    

domenica 19 agosto 2007

GIULIANOVA: MULTE DI FERRAGOSTO DA CANCELLARE?

PARCHEGGIO OCCUPATO DAI CAMPER
AUTO MULTATE NEI PRESSI PER SOSTA VIETATA

Durante i festeggiamenti della Madonna del Portosalvo e, in particolare, nel periodo di Ferragosto i VV. UU. di Giulianova hanno comminato numerose contravvenzioni per infrazioni al codice della strada (principalmente sono stati contestati i divieti di sosta in prossimità del lungomare. Nulla da eccepire, tenuto conto delle accertate violazioni, anche se non si è considerato il particolare periodo quando molti automobilisti non hanno letteralmente trovato posto negli spazi previsti. Ma qualcosa non ci ha convinti. Il parcheggio sito nei pressi dell’imboccatura del molo sud, ancora oggi e per buona parte dei mesi di luglio ed agosto, è stato letteralmente “occupato” da camper con soste a dir poco prolungate.
Premesso che:
- i camper, per legge e per motivi igienico-sanitari, dovrebbero sostare solo in un’area attrezzata a loro dedicata;
- il parcheggio sito all’ingresso del molo sud sarebbe omologato solo per autovetture;
- gli occupanti dei camper producono rifiuti, solidi e non, per i quali non viene applicata nessuna tassazione come invece capita, ed in maniera pesante, per i cittadini giuliesi (leggi TARSU, depurazione acque e occupazione di suolo pubblico);
- i titolari dei camper solitamente hanno tali e tante scorte alimentari al seguito che i benifici per gli esercizi commerciali siti sul territorio comunale sono davvero risibili;
- lungo la riviera giuliese esistono tanti camping dove, a pagamento, i suddetti camper possono essere tranquillamente ospitati;
- i posti nel parcheggio occupati dai camper potevano essere utilizzati almeno in parte da quegli automobilisti che, non avendo trovato adeguata sistemazione per la loro vettura, sono stati multati.
Invitiamo cortesemente il Comandante dei VV. UU. di Giulianova a prendere in seria considerazione la possibilità di cancellare le multe per divieto di sosta comminate nel periodo anzidetto o, in alternativa, a dimostrarci le azioni di polizia municipale intraprese nello stesso periodo all’interno del parcheggio sito all’inizio del molo sud.
Noi, per quel che ci riguarda, disponiamo di un ampio servizio fotografico…..

Giulianova, lì 20 agosto 2007
Alfonso Aloisi
Libero Movimento Cittadino
“Poveri Giuliesi…!”

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