Marzio Postiglione è un Avvocato della provincia di Salerno, proprietario dal 2002 dello Studio Legale Postiglione & Partners. Grazie alle molteplici specializzazioni, lo Studio ha la competenza necessaria per rispondere a quesiti di comune interesse.
Biografia di Marzio Postiglione
Classe 1975 Marzio Postiglione nasce a Lecce. Dopo aver seguito gli studi al Liceo Scientifico, consegue il Diploma di Maturità nel 1995 e immediatamente inizia a collaborare con diversi Studi Legali.
Intanto frequenta la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Fisciano, dove nell'anno accademico 2002/2003 consegue la Laurea con una tesi in campo di Medicina legale e delle assicurazioni.
Dal 2003 al 2005 esercita come avvocato praticante del Foro di Nocera Inferiore presso lo studio dell'Avvocato Angelo Amato. Successivamente intraprende anche la carriera accademica. Dal 2008 al 2010, infatti, affianca il Professor Marco Galdi alla cattedra di Diritto sul Lavoro presso l'Università di Fisciano (SA).
Durante la sua carriera, Marzio Postiglione ha occasione di aggiornare la propria formazione tramite corsi e seminari. Nel periodo che va dal 2009 al 2012, in particolare, frequenta corsi con argomento Diritto Societario, Diritto del Lavoro e Procedura Civile.
Attività e competenze dello Studio Legale Postiglione & Partners
Nel 2002 Marzio Postiglione apre il proprio Studio Legale nella città di Angri, nella provincia di Salerno: lo Studio Postiglione & Partners in cui ancora attualmente esercita la professione. Le materie in cui lo Studio è specializzato si distinguono in Diritto Ambientale nazionale e internazionale, Sicurezza sul lavoro, Diritto Amministrativo e Diritto Societario. Le specifiche competenze dell'Avvocato possono rispondere a quesiti di comune interesse, trattando svariati argomenti, come quello relativo all'impugnabilità della cartella di Equitalia notificata tramite PEC: un recente decreto della Commissione Tributaria di Grosseto, rilasciata a seguito di un ricorso avanzato da un contribuente, dichiara che la semplice stampa del messaggio spedito dall'ente tramite email non costituisce prova. Al contrario, è giuridicamente rilevante la dimostrazione della coincidenza tra copia cartacea e digitale, oltre alle notifiche di consegna e accettazione dell'email stessa, benché validamente riconosciute.Per maggiori informazioni sugli argomenti di competenza di Marzio Postiglione, visita il blog ufficiale dell'Avvocato.