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giovedì 9 aprile 2026

La tua cartella clinica? Gratis, subito e completa. Lo dice l'Europa

La tua cartella clinica? Gratis, subito e completa. Lo dice l'Europa

Con la sentenza del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha messo un punto fermo su un diritto che troppe strutture sanitarie continuano a ignorare o aggirare: ogni paziente ha diritto a ottenere gratuitamente una prima copia integrale della propria cartella clinica, senza dover spiegare perché la vuole.

Il caso era apparentemente tecnico — un dentista tedesco che pretendeva il rimborso delle spese di copia dal suo paziente — ma il principio sancito dalla Prima Sezione della Corte è di portata generale e si applica in tutta l’Unione, Italia compresa. Il paziente DW sospettava di essere stato vittima di un errore medico e chiedeva la documentazione per valutare un’eventuale azione legale. Il medico FT si era rifiutato di consegnare i documenti gratuitamente, invocando la normativa tedesca. La Corte ha dichiarato quella normativa incompatibile con il GDPR.

Il principio: nessun motivo richiesto, nessun costo ammesso

Il cuore della sentenza sta nell’;interpretazione combinata degli articoli 12 (5) e 15 (1) (3) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il paziente-interessato non è tenuto a giustificare la propria richiesta: che voglia controllare le diagnosi, valutare una responsabilità medica o semplicemente conoscere la propria storia clinica, il diritto alla copia gratuita sussiste in ogni caso. Il considerando 63 del GDPR — che evoca finalità di consapevolezza e verifica della liceità del trattamento — non può restringere un diritto che il testo normativo non subordina ad alcuna motivazione. I considerando, ricorda la Corte, non hanno valore giuridico vincolante.

La copia, inoltre, deve essere fedele e integrale: non una sintesi, non una rielaborazione del medico, ma la riproduzione completa di diagnosi, referti, esami, pareri e terapie. Una compilazione sommaria, avverte la Corte, rischia di omettere dati rilevanti o renderli incomprensibili, tradendo lo scopo stesso del diritto di accesso.

Come fare l’accesso: istruzioni pratiche

Per esercitare questo diritto è sufficiente un’stanza scritta — anche via PEC o raccomandata A/R — indirizzata al Titolare del trattamento (la struttura sanitaria, il medico di medicina generale, il professionista privato). Non occorre un avvocato né un modulo specifico. Il riferimento normativo da citare è duplice.

Sul versante europeo: articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW. 

Sul versante nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte confermato — da ultimo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito — che il diritto di accesso ai dati sanitari rientra pienamente nell’alveo del GDPR, che il titolare deve rispondere entro trenta giorni, e che la prima copia è gratuita. In caso di diniego o di richiesta di pagamento per la prima copia, il paziente può presentare reclamo al Garante (garante.privacy.it) oppure ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Un modello di richiesta efficace potrebbe aprirsi così: 

«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e della sentenza CGUE C-307/22 del 26.10.2023, il/la sottoscritto/a chiede copia integrale della propria cartella clinica relativa al ricovero/trattamento del [data], a titolo gratuito, in quanto prima richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento. Ai sensi dell’art. 12 (5) GDPR nessun costo può essere addebitato per la prima copia.»

Cosa cambia per le strutture

Per ospedali, ASL, cliniche private e singoli professionisti il messaggio è inequivocabile: addebitare costi per la prima copia della cartella clinica viola il GDPR, anche se una norma nazionale lo prevede, anche se quella norma è anteriore al Regolamento. L’unica eccezione ammessa riguarda le richieste «manifestamente infondate o eccessive» — onere della prova a carico del titolare — e le copie ulteriori rispetto alla prima.

Claudia Moretti
legale, consulente Aduc

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