La categoria del danno biologico è stata elaborata nel tempo dalla giurisprudenza affiancandosi alle figure di danno patrimoniale e di danno morale, norme già presenti nel nostro ordinamento giuridico.
Il solo danno risarcibile ammesso, cioè il danno emergente (inteso esclusivamente dal punto di vista economico) ed il lucro cessante(inteso come perdita di possibilità di guadagno) non erano sufficienti in quanto non potevano coprire tutte le casistiche, come per esempio, nel caso di un soggetto non lavoratore. Quindi si valutò la necessità di creare delle norme sul risarcimento dell’integrità fisica del soggetto, non facendo riferimento soltanto sulle sue capacità lavorative.
Quindi avremo:
Il danno patrimoniale, che si verifica nel momento in cui vi è un danno che colpisce la sfera patrimoniale del soggetto e viene risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile
Il danno morale, si presenta tutte le volte in cui non vi sia un danno patrimoniale ma comunque una specifica disposizione di legge a carattere penale così come stabilito dall'articolo 2059 del codice civile
Il danno biologico, è espressione del diritto alla salute, inviolabile e di rilevanza costituzionale che va sempre risarcito nel caso di lesione a tale diritto.
La giurisprudenza ritiene che esista un danno alla salute nel caso di:
Modificazione all'aspetto esteriore di una persona
Riduzione dalla capacità di relazionarsi con altri individui
Riduzione della capacità lavorativa, ossia dell'attitudine di una persona a lavorare
Perdita di chance lavorative
Perdita della capacità sessuale
Danno psichico
Per quantificare in termini economici il risarcimento per il danno alla salute subito, si è arrivati alla formulazione di tabelle che tengono conto del grado di invalidità e dell’età del soggetto leso.
I dati di tali tabelle, sviluppate de molti tribunali, vengono considerati come base di partenza per quantificare l’ammontare del risarcimento.
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