COMUNICATO STAMPA
L'Associazione dei recuperatori dei rifiuti accoglie con favore la proposta del Ministero dell'Ambiente che garantisce pari condizioni pubblico-privato nel conferimento alle piattaforme
Recepimento Direttiva Quadro sui rifiuti: un passo avanti verso la piena concorrenza pubblico/privato
Roma, 18 marzo 2010 – "Un concreto passo in avanti nel lungo processo di attuazione della parità di condizioni concorrenziali tra imprese dei servizi pubblici e imprese private di gestione dei rifiuti, in linea con i ripetuti richiami e le indicazioni della Comunità europea."
E' quanto dichiara il Presidente di FISE UNIRE (Unione Imprese del Recupero di Confindustria), Corrado Scapino, a commento della proposta per il recepimento della Direttiva europea sui rifiuti che oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presenta al CESPA, il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali nel quale sono presenti le confederazioni nazionali delle categorie economiche.
Con questa proposta viene disciplinato l'ambito di responsabilità del produttore dei rifiuti, individuando i soggetti cui gli stessi possono essere affidati per il recupero o lo smaltimento e stabilendo che tale responsabilità cessa (e viene quindi esclusa) nel caso di conferimento a centri di raccolta pubblici o a piattaforme private, a condizione che questi siano autorizzati al recupero o smaltimento e che il conferimento stesso avvenga sulla base di una convenzione o di un contratto.
Vengono così evitate eventuali disparità o privilegi del gestore del servizio pubblico (e di alcune filiere) rispetto a quello privato, che possono determinare distorsioni del mercato, laddove si ritenga per errata e diffusa convinzione che il soggetto pubblico offre più garanzie, da un punto di vista ambientale, rispetto a quello privato, disconoscendo la qualità dei servizi e la professionalità espresse dalle aziende del comparto.
Purtroppo una simile erronea impostazione è invece presente nel vigente Codice ambientale (Dlgs. 152/06), con riguardo specifico alla compilazione del MUD da parte del produttore dei rifiuti (pericolosi): la questione era stata, a suo tempo, oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità Antitrust, che riteneva che "il diverso trattamento previsto dalla legge precitata appariva unicamente conferire alle imprese pubbliche un vantaggio concorrenziale ingiustificato" e auspicava pertanto una modifica della normativa "nei termini di un'effettiva parità di trattamento delle imprese".
Il problema si è ripresentato nel decreto sul sistema per la tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI) adottato con Dm 17 dicembre 2009: stando ad una interpretazione letterale del testo (art. 7, comma 3), sembrerebbe che vengano riconosciute solo a favore di alcune categorie di soggetti condizioni particolari che si risolvono in una leva di mercato supplementare rispetto a chi non può accedere alle stesse modalità operative.
La norma indicata prevede infatti che i produttori dei rifiuti speciali (ovvero da attività produttive, commerciali, ecc, quindi fuori della privativa del Comune) possono "delegare" gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei propri rifiuti allo stesso soggetto che gestisce il servizio di igiene urbana, oppure "ad altro circuito organizzato di raccolta". Se tale ultima espressione venisse erroneamente riferita solo ai soggetti incaricati dai sistemi di gestione dei produttori di determinate tipologie di beni (es. Conai e Consorzi di filiera, COBAT, COOU, Consorzi RAEE ecc), l'effetto sarebbe quello di favorire il conferimento dei rifiuti speciali agli operatori appartenenti a detti circuiti (oltre che al servizio pubblico), lasciando fuori le numerose piattaforme private che operano autonomamente (anche con riferimento a rifiuti diversi da quelli gestiti dai Consorzi) la cui offerta, in ragione di questa discriminazione, risulterebbe automaticamente meno competitiva.
In proposito il Ministero, su richiesta di Unionmaceri (l'associazione nazionale dei recuperatori di macero all'interno di UNIRE), ha di recente formalmente chiarito che, nel citato comma 3, "con il richiamo "ad altro circuito organizzato di raccolta" ci si è voluto riferire all'ipotesi in cui i produttori di rifiuti si rivolgano a centri di raccolta privati diversi da quelli del servizio pubblico convenzionato".
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