La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato le nuove disposizioni in merito
alla disciplina degli Edifici ad Energia Quasi a Zero e al relativo Attestato
di Prestazione Energetica. Le Regioni italiane dovranno rispettare da subito i nuovi
limiti relativi al fattore solare. Il discorso è leggermente diverso per quanto
riguarda i valori della trasmittanza termica: gli edifici pubblici dovranno
adattarsi entro il 2019, mentre gli edifici privati entro il 2021. Solo in
questo ultimo caso la Regione Lombardia gioca un ruolo da protagonista
all’interno del nuovo scenario dell’efficienza energetica, è la prima in Italia
ad approvare i nuovi valori rispetto al resto del Paese.
Il mondo delle finestre è coinvolto nel cuore della rivoluzione delle
prestazioni energetiche degli edifici; proprio a seguito delle difficoltà
segnalate in questo settore, sono state approvate le nuove metodologie di
calcolo all’interno del Decreto Requisiti minimi, che delinea il quadro
prospettico per il 2019/2021 entrato in vigore il 1° ottobre 2015. L’obiettivo
è introdurre in Italia il concetto di “Edificio a Energia Quasi Zero”, ovvero
un edificio ad altissima prestazione energetica, che rispetti i nuovi limiti
del fattore solare e che ottenga, negli anni a seguire, un drastico taglio ai
valori della trasmittanza termica dei componenti finestrati. Il cambiamento
energetico riguarderà tutti gli edifici: pubblici, privati, nuovi e
riqualificati.
È necessario far chiarezza per evitare di incappare in errori di
valutazione e quindi effettuare interventi non corretti. Prima di tutto bisogna
sottolineare le tempistiche: la nuova procedura di calcolo, per quanto riguarda
il fattore solare, deve essere rispettata da subito in tutta l’Italia; per
quanto riguarda la trasmittanza termica, invece, le regioni italiane dovranno
applicare i nuovi requisiti prestazionali degli “Edifici ad Energia Quasi Zero”
entro il 2021, fatta eccezione per la Regione Lombardia, in quanto la nuova
normativa entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.
In secondo luogo vanno spiegati gli elementi considerati
all’interno di questa riforma.
La prima parte del decreto riguarda la drammatica e rapida discesa dell’Uw (valore
di trasmittanza termica del serramento finito). È fondamentale capire che il
valore limite U interessa le chiusure tecniche trasparenti e opache e dei
cassonetti, inclusi gli infissi rivolti verso l’esterno e verso ambienti non
climatizzati. In termini più semplici, questa categoria comprende al suo
interno: finestre, portefinestre, vetrine e porte d’ingresso, incluse le parti
trasparenti e/o opache che le compongono.
Di seguito alcuni numeri per capire meglio di cosa si tratta:
Nuove costruzioni
Zona climatica
|
U (W/mqK)
|
E
|
1,40
|
F
|
1,10
|
Ristrutturazioni
Zona climatica
|
U (W/mqK)
|
E
|
1,40
|
F
|
1,00
|
Per aver maggior chiarezza sui nuovi requisiti, è possibile
consultare i testi del Decreto ed i relativi allegati, nella loro interezza,
sul sito del Cened Certificazione Energetica degli Edifici. All’interno è
possibile visionare: le norme in merito all’applicazione dei requisiti minimi
di prestazione energetica, sulla base delle diverse tipologie di intervento sugli
edifici e sugli impianti; il metodo di calcolo e i titoli dei professionisti
abilitati alla certificazione energetica.
La seconda parte del decreto, che coinvolge da subito tutta
l’Italia, riguarda il fattore solare, ovvero la frazione di energia del Sole che
penetra in un ambiente interno rispetto all’energia incidente sulla finestra
(fattore solare della vetrata). L’obiettivo è evidente: siccome nel periodo
estivo si hanno i maggiori consumi di elettricità rispetto l’intero anno, è
necessario provvedere a sistemi in grado di limitare l’ingresso del calore,
senza limitare la luminosità negli ambienti abitati.
Nel dettaglio: il valore limite da rispettare riguarda solo le
finestre posizionate da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse, pertanto,
quelle posizionate a NORD, NORD EST e NORD OVEST in quanto non sono esposte
all’irraggiamento estivo. Inoltre, vengono considerate nel calcolo solo le schermature
solari ombreggianti (Veneziane, Tende, Frangisole); sembrerebbero escluse le
tapparelle e le persiane, a meno che non si tratti di persiane a stecca aperta
o con lamelle orientabili. Gli scuri classici e le tapparelle verrebbero quindi
considerati sistemi oscuranti e non sistemi di controllo solare. Su questo
punto si attendono però maggiori delucidazioni da parte degli organi competenti.
In parole povere,
ogni nuova finestra posata in riqualificazione dovrà
essere dotata o di un sistema di controllo solare che “abbatta” il fattore G
della vetrazione, oppure di un vetro selettivo con fattore solare G < a
0,35.
Tutte le zone climatiche
|
fattore di trasmissione
solare totale ggl+sh
|
2016
|
<0.35
|
2021
|
<0.35
|
Questo nuovo decreto rappresenta una svolta decisamente importante
nel settore del serramento. In particolar modo per coloro che operano nella
regione lombarda, visti i tempi molto ristretti per adeguare le conoscenze, le
tecnologie e i prodotti a disposizione. Il primo inevitabilmente effetto, per
adeguarsi correttamente, sarà un aumento dei consumi di tripli vetri e di
distanziatori a bordo caldo per vetri isolanti. A seguire ci sarà una ampia
diffusione di telai a bassi valori di trasmittanza termica Uf. Intanto, tutto
il Paese dovrà rapidamente adeguarsi ai nuovi valori del fattore solare.
Pavanello Serramenti è pronta ad affrontare questa nuova sfida! L’azienda
attualmente possiede le conoscenze tecnologiche e i prodotti in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza del mercato, nel totale rispetto dei nuovi
limiti stabiliti dalla nuova normativa.
Anna
Pisano
Ufficio
Stampa L'Ippogrifo®
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