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giovedì 7 luglio 2011

Risparmio fiscale per le partecipation exemption

Risparmio fiscale per le partecipation exemption

Risparmio fiscale per le partecipation exemption

Partecipazioni qualificate

Con l’introduzione della partecipation exemption (detta anche PEX), alcune società godono di un notevole risparmio fiscale.
Infatti per quest’ultime non sono più soggette a tassazione le plusvalenze realizzate tramite cessione di partecipazioni in altre società.

Il requisito per poter usufruire di questo vantaggio è che le partecipazione vendute devono essere state possedute da almeno un anno ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Ovviamente così come le plusvalenze anche le perdite diventano in questo modo irrilevanti ai fini fiscali.

La partecipation exemption invece non si applica alle partecipazioni detenute da privati cittadini. In questo caso infatti le partecipazioni sono imposte a tassazione del 12,50% oppure del 40% a seconda che siano rispettivamente partecipazioni non qualificate oppure qualificate.

Inoltre la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale e risiedere in un paese diverso da quelli inseriti nella “black list” o a fiscalità agevolata.

SOGGETTI

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i soggetti interessati da questa norma:

- Società per azioni ed in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative e di mutua assicurazione
- Enti pubblici e privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti
- Società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni.
- Società di persone e persone fisiche titolari di reddito d’impresa

EVOLUZIONE

Nel corso degli ultimi anni la norma ha subito notevoli cambiamente soprattutto in merito alla percentuale di esenzione fiscale, infatti

- dal 2003 al 3 ottobre 2005: esenzione del 100% del valore delle plusvalenze.
- dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005: esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.
- dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006: esenzione del 91% del valore delle plusvalenze.
- dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: Esenzione del 84% del valore delle plusvalenze.
- dal 1 gennaio 2008: esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.

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