Roma, 16 Dicembre 2011. Viaggi e vacanze in vista per Natale. I viaggi organizzati sono comodi, basta una firma e tutto e' a posto o quasi.
Abbiamo predisposto un elenco di consigli per i turisti che si affidano alle agenzie:
* Leggere attentamente il depliant: oltre alla pubblicita' ci devono essere scritte le condizioni generali del contratto. Se non ci sono, eliminate quel tour operator o agenzia di viaggi.
* Farsi rilasciare copia del contratto con timbro e firma. Se l'agenzia vuole rilasciare solo la ricevuta della caparra, non firmate il contratto.
L'anticipo o caparra non puo' superare il 25% del prezzo totale. Se vi chiedono di piu' lasciate stare. Il saldo va effettuato 30 giorni prima della partenza, non prima. Nei casi invece in cui sia inadempiente il tour operator, il consumatore puo' recedere e pretere il doppio della cifra.
* Controllare le ipotesi di aumenti previste dal contratto o dal depliant (variazioni del costo di trasporto, delle tasse aeroportuali e del cambio). Se non sono scritte, diffidate. In ogni caso gli aumenti non possono superare il 10% del valore del viaggio.
* Se improvvisamente non si puo' partire e' possibile essere sostituiti, almeno quattro giorni prima del viaggio, o si puo' pagare la penalita'. La penalita' per i voli di linea e' diversa dai voli speciali.
* L'agenzia o il tour operator devono avere un'assicurazione per la responsabilita' civile verso l'utente, che deve essere indicata nel contratto.
* Se, prima del viaggio, ci sono delle variazioni significative della vacanza (es:cambio della categoria dell'albergo, slittamento di piu' giorni della partenza, ecc.), il contratto puo' essere annullato dal turista o si puo' scegliere una altra vacanza, anche piu' costosa, senza che questo comporti un aumento di prezzo. Se le variazioni avvengono durante il viaggio il tour operator deve rifondere la differenza di costo.
* In caso di contestazione documentare tutto e, al ritorno, inviare all'agenzia e al tour operator, entro 10 giorni, una lettera di protesta (raccomandata con ricevuta di ritorno), chiedendo il rimborso o il risarcimento dei danni. In caso di risposta insoddisfacente si puo' ricorrere al giudice di pace.
Nella sezione http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40182 c'e' un modulo predisposto per la richiesta di rimborso e risarcimento.
Per ulteriori informazioni si veda la scheda di approfondimento: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40738
Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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