Il componente del Dipartimento Tematico "tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA segnala l'importante sentenza della Cassazione in materia di mobbing.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010. La questione portata innanzi alla Giustizia, trae origine da una storia che ha visto condannare definitivamente un'azienda ed un suo dirigente a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dal comportamento aggressivo nei confronti di un dipendente, respingendo il ricorso di un'azienda torinese che non aveva tutelato un dipendente dall'atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, spesso mettendolo in ridicolo davanti ai colleghi. L'uomo veniva spesso ridicolizzato dal direttore dello stabilimento e sempre più spesso "veniva adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato", "nella indifferenza e complicità del rappresentante legale della società", fino al licenziamento. Di conseguenza, il lavoratore aveva citato in causa l'impresa. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino avevano accordato all'uomo il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Così la società ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La Cassazione lo ha respinto precisando ancora una volta quali sono i parametri per accordare un risarcimento per mobbing. In particolare precisa che "per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo". Quindi, "ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica dei lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
Pertanto, il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, impegnato in prima persona da anni nella lotta contro il mobbing sui luoghi di lavoro, esprime sincera soddisfazione per il riconoscimento da parte della Suprema Corte, di un principio importante che rafforza le tutele e le garanzie dei lavoratori contro le ingiustizie ed i soprusi sui luoghi di lavoro.
Lecce, 13 aprile 2010
Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.
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