COMUNICATO STAMPA
Un parere del Dipartimento per i "Trasporti Terrestri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l'inadeguatezza degli artt. 126 bis comma 2° e 180 comma 8° del Codice della Strada, relativi agli obblighi di comunicazione dei dati del conducente in caso di mancata contestazione immediata delle infrazioni. E' quindi sempre più urgente una sua modifica o l'abrogazione come aveva già proposto il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA per violazione dell'art. 3 della Costituzione a causa della discriminazione tra abbienti e meno abbienti.
Lecce, 13 giugno 2008. Serviva un esposto di un valente cittadino salentino per ottenere una conferma anche dal Dipartimento per i "Trasporti Terrestri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rileva l'inadeguatezza degli artt. 126 bis comma 2 e 180 comma 8° del Codice della Strada, relativi agli obblighi di comunicazione dei dati del conducente in caso di mancata contestazione immediata delle infrazioni.
Infatti, il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, aveva già proposto la modifica dell'art. 126 bis 2° comma del Codice della Strada, il quale comporta una grave ed evidente discriminazione fra gli utenti della strada più e meno abbienti, nella parte in cui prevede la non irrisoria sanzione d'importo variabile da 250 a 1000 euro in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all'organo di polizia che procede, che come è noto dovrebbe essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, ovvero da altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del Cds, nel caso di mancata identificazione del conducente al momento dell'infrazione.
E' opportuno sottolineare come nella normativa citata sussista un profilo di illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione per discriminazione delle capacità finanziare costituito dalla circostanza che l'ulteriore sanzione pecuniaria, tutt'altro che irrilevante, prevista in caso di inottemperanza all'obbligo di fornire i dati determina una discriminazione sulla base delle capacità finanziarie tra coloro che saranno costretti a comunicare i dati richiesti per mancanza di fondi da destinare al pagamento della sanzione aggiuntiva per non vedersi decurtare i punti dalla patente e quelli che invece, grazie al proprio censo, potranno essere liberi di scegliere se ottemperare all'obbligo o pagare l'ulteriore importo variabile da 250 a 1000 euro.
Secondo Giovanni D'AGATA tale norma costituisce anche una violazione di un fondamentale diritto dell'utente della strada.
Va evidenziato, infatti, come l'aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell'individuo e la perdita di tale qualità non può essere determinata da una previsione legislativa che ponga sul cittadino un obbligo di auto o di etero denuncia di un fatto (l'essere egli o altra persona il conducente del veicolo al momento della violazione) suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sospensione a tempo indeterminato ed il ritiro del documento.
Per questi motivi, l'Italia dei Valori proporrà in Parlamento per il tramite dell'on. Zazzera, e dei sen. Caforio e Belisario una proposta di legge per l'immediata modifica di tale articolo al fine di abolire tale grave discriminazione e lesione dei diritti dell'utente della strada e consentire la decurtazione dei punti della patente solo in caso di contestazione immediata dell'infrazione, anche ai fini della piena realizzazione della certezza della pena (amministrativa) e del diritto.
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
"Tutela del Consumatore"
Giovanni D'AGATA
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