Firenze, 26 Ottobre 2009. Le segnalazioni che ci sono giunte da molte persone sul comportamento dell'Inps, in relazione alla trattenuta dell'indennità di malattia, ci fanno pensare che l'istituto previdenziale stia calcando la mano, forzandone l'interpretazione, sulle norme che regolano le visite fiscali ed il diniego dell'indennità per assenza ingiustificata.
Cerchiamo di capire che cosa dice la legge e perché non sempre è possibile applicarla.
L'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463/83, che, tra le altre cose, disciplina le conseguenze dovute all'assenza dalla c.d. visita fiscale recita: "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo". Ebbene, a quanto pare, l'Inps, sfruttando le ultime tendenze giurisprudenziali, ha ristretto il concetto di giustificato motivo a casi rari ed eccezionali. Un esempio su tutti: alcune sentenze ritengono giustificabile l'assenza del lavoratore che l'ultimo giorno di malattia risulti assente alla visita fiscale, qualora lo stesso si sia recato dal proprio medico di fiducia per valutare la sua condizione di salute e sapere se riprendere a lavorare o meno. Secondo l'Inps, invece, questa assenza non è giustificabile. Una posizione sicuramente troppo punitiva rispetto a chi, nel pieno rispetto della legge, si è visto costretto ad assentarsi dal lavoro per una malattia.
Di fronte all'esigenza di fare cassa e di punire i fannulloni, la pubblica amministrazione, come è sua abitudine, spara nel mucchio mostrandosi intollerante anche verso determinate condotte che di illecito non hanno nulla.
Come al solito, c'è una sola vittima: il cittadino onesto, sempre più vessato dal comportamento fin troppo autoritario ed arbitrario degli enti pubblici.
Trattenere soldi che gli utenti hanno diritto di vedersi riconosciuti, è cosa sgradevole e illecita. Una valutazione più accurata e meno sbrigativa delle giustificazioni dell'assenza porterebbe con sé l'innegabile beneficio -immediato- di un migliore rapporto con la propria utenza ma anche -quello riflesso- di un ridimensionamento del contenzioso in atto.
Chi si è visto negare l'indennità, infatti, può fare ricorso, in prima istanza, al comitato provinciale Inps, e nel caso di rigetto della domanda o di mancata risposta alla stessa, può citare in giudizio l'ente previdenziale per ottenere quanto in suo diritto.
Nel consigliare agli utenti di continuare ad opporsi laddove ritengano che la propria assenza sia giustificabile, chiediamo all'istituto di previdenza sociale una maggiore attenzione nella valutazione dei motivi dell'assenza.
Alessandro Gallucci, legale Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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