Il presidente della giunta regionale ha affidato il provvedimento alla V commissione consiliare per l’esame, ed alla II commissione consiliare per il parere.
Le patologie oncologiche costituiscono un problema rilevante per la salute, soprattutto per alcune categorie diagnosticabili solo attraverso un efficiente programma di diagnosi precoce’ e, pertanto, rappresentano un’assoluta priorità per la collettività.
La carenza di una rete territoriale e di un registro dei casi di tumori efficiente e completo rendeva impossibile stabilire l’eventuale nesso tra l’incremento delle patologie tumorali ed il degrado ambientale, incidendo in maniera significativa sulla tutela della salute dei cittadini.
Il registro Tumori infatti nasce per essere una rete di sorveglianza permanente che non si effettua in Campania, dove il monitoraggio è ancora limitato a pochi e ristretti ambiti territoriali.
Il piano nazionale della Prevenzione prevede l’inserimento dei registri nel piano regionale di Prevenzione. A tal proposito il ministero ha già predisposto e formalizzato il quadro di pianificazione di supporto e di monitoraggio nel cui ambito rientra l’istituzione di un registro dei tumori della Campania dettagliato zona per zona e sarà sempre aggiornato.
Con la presente proposta di legge si prevede l’istituzione di una efficiente rete di monitoraggio.
La legge obbliga le aziende sanitarie a monitorare l’andamento dei tumori incidenti sulla popolazione del territorio regionale per programmare ed attivare con priorità gli opportuni interventi.
La legge prevede i seguenti articoli.
Alle spese previste dall’attuazione della presente legge si provvederà per l’anno 2011 con il Fondo denominato: “Risorse per il funzionamento dell’osservatorio epidemiologico regionale e per le attività dei registri”.
Le funzioni di indirizzo verifica e monitoraggio del registro dei Tumori verrebbero espletate da un comitato tecnico scientifico, nominato con decreto del presidente della Regione e composto da 3 esperti in oncologia e da 2 esperti in epidemiologia.
Il Comitato Tecnico Scientifico sarebbe presieduto da un esperto oncologo designato dall’istituto nazionale per lo Studio e la cura dei tumori “fondazione Pascale”.
Al fine di garantire una corretta tenuta del registro dei Tumori, tutte le aziende nominano un referente aziendale responsabile per tale attività e organizzano, nel proprio ambito, un apposito ufficio opportunamente dotato di adeguate risorse umane e strumentali.
Qualora entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti non provvedano all’istituzione del registro dei tumori, il presidente della Regione nomina un commissario ad acta, scelto tra i dirigenti regionali, per la istituzione dello stesso.
L’assessorato alla Sanità presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, alla commissione consiliare Sanità ed alla commissione speciale per la Trasparenza e per il controllo delle attività della Regione, una relazione sullo stato di attuazione del Registro dei tumori evidenziando:
a) le azioni poste in essere per la realizzazione della rete;
b) i dati raccolti, relativamente alle singole patologie riscontrate,
aggregati per ambito territoriale aziendale e per singolo distretto sanitario:
c) le eventuali aziende inadempienti;
d) le criticità e le problematiche emerse;
e) l’utilizzo dei dati per la programmazione sanitaria regionale;
f) la rendicontazione finanziaria delle attività.
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