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lunedì 11 luglio 2016

Malagiustizia . Da Enzo Tortora ad oggi. / Di Marco Nicoletti

Roma - Purtroppo anche nella Giustizia, che dovrebbe servire a difendere i Diritti dei Cittadini,  ci sono persone, settori e apparati "Deviati", o comunque che funzionano male,  che danneggiano ancora di più chi si rivolge a loro. Molti in italia i  casi  eclatanti di giustizia "tenaglia" negli ultimi decenni , tra questi uno su tutti il Caso Enzo Tortora , vittima di pregiudicati finti collaboratori di giustizia, e di un sistema tritacarne mediatico che da quegli anni è arrivato ad oggi con i casi di Perugia con la morte di Meredith Kercher , in cui sono sotto processo la statunitense Amanda Xnox  e l'italiano Raffaele Sollecito , e nel caso della morte a Garlasco di Chiara Poggi, nel quale è indagato l'ex fidanzato Alberto Stasi. In ambedue i casi citati non si può non sottolineare quanto sia stata influente l'emotività popolare nei confronti delle sentenze. Salvo poi ricordarsi che qualcosa non andava e di ricominciare daccapo. Amanda , Alberto, e Raffaele , sono stati in carcere chi più chi meno, e dopo essere stati una volta condannati, si sono visti assolti , e quando stavano per respirare la libertà qualche giudice magari con idee diverse ha detto che tutto va rimesso in discussione. Ecco, ci si chiede se tutta questa insicurezza da parte della giustizia sia lecita, se dei ragazzi vengano per anni additati come mostri, triturati dai media e poi lasciati a se stessi. Come appunto accadde per l'indimenticato Enzo Tortora che si battè fino alla malattia e poi alla morte, per vedere riconosciuta la sua innocenza, ci si augura che una riforma sia fatta al più presto e che le persone indistintamente, possano usufruire di un' ordinamento  giudiziario affidabile. Andiamo ora dopo aver riportato dei fatti eclatanti , a vedere nei dettagli cosa c'è che non va....
I mali della giustizia sono molti e noti da tempo. Da troppo tempo, ormai, si percepisce un senso di malessere diffuso in tutti i settori della vita del paese. Un malessere dovuto a bisogni non soddisfatti. I livelli di democrazia di un paese credo debbano essere rapportati ai livelli di soddisfazione dei bisogni fondamentali della collettività, cioè in sostanza alla qualità della vita. È la nostra Costituzione che indica alla politica gli obiettivi di fondo. Essi riguardano il lavoro, l’occupazione, le condizioni economiche dei cittadini, la sanità, la scuola, la giustizia. Il senso di malessere credo sia dovuto ad un ormai endemico ritardo della politica ad attuare, a rendere vivi i principi, che sembrano scolpiti su una roccia, dei primi 4 articoli e, più avanti, di tutta la prima parte della Costituzione. Un ritardo colpevole che sa di tradimento della memoria, del sacrificio, del sangue di tutti coloro che hanno combattuto per consentire la creazione di quelle radici di libertà, di solidarietà, di giustizia sociale contenute nella nostra Carta costituzionale. Per quanto riguarda la giustizia, oggi come ieri non stupisce constatare che, ogni volta che la magistratura ha superato i limiti di controllo della legalità graditi al potere, si sono messi in moto meccanismi diretti a diminuirne l’incidenza. Ma mai era successo che il parlamento italiano approvasse leggi volte a salvare singoli imputati. Mai era successo che si ponesse mano a riforme dirette ad alterare quell’equilibrio tra poteri che i nostri padri reduci dalla Resistenza avevano consacrato nella nostra Carta costituzionale. Con la modifica dell’art. 111 della Costituzione si è previsto che il processo debba essere «giusto». In realtà, il processo si trova oggi in stato preagonico. La riforma del codice di procedura penale ha introdotto una serie di norme garantiste tipiche del processo anglosassone, lasciando in vigore una serie di altre norme garantiste previste dal vecchio codice con il risultato di garantire l’imputato non nel processo ma dal processo. I risultati sono perversi sia per gli imputati colpevoli che per quelli innocenti. Credo che i livelli di qualsiasi civiltà si misurino attraverso l’analisi della permanenza, nella sua cultura, del patrimonio storico che ne costituisce il fondamento. Ed allora, credo non sia sbagliato ricordare una delle radici portanti del patrimonio di civiltà giuridica della nostra storia e di quella europea. Come sappiamo, la funzione della pena si è storicamente sempre più evoluta, passando da quella esclusivamente retributiva a quella anche e soprattutto rieducativa e risocializzante; da strumento di garanzia del potere, a strumento di garanzia della sicurezza della collettività e, nel contempo, dell’aiuto al condannato per il suo reinserimento sociale. Ancora oggi, gli strumenti per il conseguimento di tali obiettivi sono quelli indicati oltre 200 anni fa da Cesare Beccaria («Dei delitti e delle pene»): rapidità, certezza e umanità della pena. Nel 1763, Beccaria diceva che la pena doveva avere tre requisiti: rapidità, certezza, umanità: «Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. È di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena… Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse… La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell’impunità». Oltre che rapida e certa la pena deve essere umana: «Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico…». Ecco come il nostro sistema giuridico ha tradito questi principi. La prima disfunzione del nostro sistema è costituita dal fatto che le carceri italiane ospitano più imputati in attesa di giudizio che persone condannate in via definitiva. Il cosiddetto sovraffollamento delle carceri maschera la profonda ingiustizia di anticipare una pena non certa e di non rendere effettiva una pena certa. In gran parte ciò è conseguenza del fatto che mentre nel resto d’Europa con la sentenza di primo grado normalmente il processo è concluso, in Italia il cittadino si trova solo all’inizio del percorso che proseguirà in Appello ed in Cassazione con una durata media di circa dieci-quindici anni. In Italia, infatti, la sentenza diviene esecutiva solo dopo i tre gradi di giudizio e l’imputato detenuto viene considerato in custodia cautelare preventiva fino al termine del processo in Cassazione. È pertanto normale che, prima che la sentenza di condanna diventi definitiva, gli imputati detenuti vengano rimessi in libertà per scadenza dei termini. Nel corso di un anno vengono mediamente scarcerati per decorrenza dei termini circa 20mila imputati. Non vi è dubbio che il principio in base al quale la carcerazione di un imputato in attesa di giudizio debba essere la più breve possibile costituisca un irrinunziabile principio di civiltà giuridica. Si tratta di vedere se altrettanto si possa dire in ordine al fatto che un condannato con regolare sentenza di un Tribunale debba essere considerato ancora semplice imputato in attesa di giudizio fino al completo svolgimento di altri due processi. L’Italia è l’unico paese, in Europa, privo di qualsiasi filtro in ordine alle impugnazioni della sentenza di primo grado e l’unico paese in Europa che prevede la presunzione d’innocenza fino a dopo i tre gradi di giudizio. La Convenzione dei diritti politici, stipulata nell’ambito dell’Onu, prevede la possibilità di un solo gravame avverso la sentenza di condanna. Il Regolamento di procedura del Tribunale dell’Aja prevede l’appello, ma se l’accusato è detenuto, resta detenuto in qualità di condannato e non di imputato in attesa di giudizio. Se poi andiamo a vedere come funziona l’esecuzione della sentenza di condanna definitiva, possiamo dire che essa, nella stragrande maggioranza dei casi, è un optionalche lo Stato concede ai condannati. Per le pene fino a 3/4 anni di reclusione per effetto della legge Simeoni e l’ingolfamento degli uffici del Tribunale di sorveglianza il momento dell’esecuzione della pena viene ulteriormente differito mediamente di circa altri 5 anni al fine di consentire all’imputato di fare la domanda di espiare la pena in regime di semilibertà o di arresti domiciliari o di affidamento in prova al servizio sociale. L’esecuzione della pena è, infatti, sospesa fino a quando il Tribunale di sorveglianza non avrà svolto il procedimento relativo alle forme dell’esecuzione. L’effetto è quello di un ulteriore allungamento dei tempi tra la commissione del fatto ed il momento iniziale dell’esecuzione della pena che raggiunge quindi l’arco temporale di circa 15/20 anni. Per quanto riguarda la macrocriminalità, invece, l’optional del condannato è costituito dal fatto che costui non è solito aspettare dietro l’uscio della sua abitazione l’esito della sentenza definitiva. Di fronte alla prospettiva di una condanna che supera i 3/4 anni di reclusione, è normale che l’imputato in attesa del giudizio definitivo si renda irreperibile ben prima della data fissata per il procedimento in Cassazione. Lo stato di irreperibilità degli imputati è, dunque, connesso strettamente all’entità della pena prevista. Sia che si consideri la pena come strumento di difesa sociale sia che la si consideri come strumento di recupero e di risocializzazione del condannato, appare assai difficile la difesa di un sistema processuale che, nei suoi effetti concreti, consente una diffusa abdicazione da parte dello Stato a rendere certa la pena. Ma, anche laddove tale abdicazione non si verifichi, non rimane che constatare che il ritardo col quale lo Stato interviene produce effetti che ben poco hanno a che vedere col perseguimento delle sue finalità. Non vi è chi non veda, infatti, che, in relazione alla consumazione di un fatto-reato avvenuto 10-15 o persino 20 anni prima, è inevitabile che siano cambiate o persino non esistano più, le esigenze poste a fondamento della pena. D’altro canto, sia che in tale lungo periodo il soggetto abbia conservato o aumentato i livelli di pericolosità esistenti al momento del fatto sia che li abbia diminuiti od eliminati, è assai facile immaginare quali possano essere le conseguenze negative del prolungamento del suo stato di libertà. Nei primi due casi con riferimento alla tutela della collettività non garantita dai rischi di una persona pericolosa lasciata in libertà e, negli altri due casi, con riferimento alla tutela della persona umana. In tali ultimi casi è assai probabile che l’esecuzione della pena possa diventare inutile e pericolosa sia per l’individuo che per la collettività. Non può, infatti, escludersi che il periodo di detenzione ritenuta fondatamente ingiusta dal soggetto, ormai recuperato per suo conto, possa avere un’incidenza negativa sulla sua personalità e conseguentemente anche sulla collettività che dovrà riceverla ad espiazione di pena eseguita. Penso al tossicodipendente che, per rifornirsi della droga di cui ha bisogno nell’ambito della sua patologia, commette delle rapine e viene condannato a diversi anni di reclusione. Successivamente questo individuo si sottopone a trattamento presso una struttura idonea, guarisce, si reinserisce nella società, trova un lavoro e vive onestamente. Dopo 15 anni, una determinata mattina, all’alba, bussa alla sua porta un carabiniere. «Che volete? Io devo andare in ufficio, devo andare a lavorare». «No, tu devi venire con me in carcere. Lo Stato ti deve rieducare, devi essere risocializzato…». Ma, forse, qualcuno spiegherà a tali soggetti che devono sottoporsi a tale pena inutile, pericolosa e ingiusta perché essa è la conseguenza di un «processo giusto».


Marco Nicoletti 

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