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giovedì 12 maggio 2016

Unioni Civili - Ecco cosa sono e cosa cambia . / Di Marco Nicoletti

Roma - Con 372 sì, 51 voti contrari e 99 astenuti, l'aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulle unioni civili, che ora è ufficialmente una legge dello Stato. 
Un voto salutato in aula con i colori dell'arcobaleno fin dalla votazione sulla fiducia nel pomeriggio: una coccarda con i colori simbolo del movimento lbgt sulla giacca bianca, come quella esibita nell'aula della Camera dal ministro per le Riforme (e da ieri per le pari opportunità) Maria Elena Boschi.Significativa la dedica del premier Matteo Renzi: Alessia Ballini, attivista toscana deceduta nel 2011.
TUTTE LE NOVITA' - Ma cosa cambierà? La legge, dalla quale era stata già stralciata la "stepchild adoption", viene spiegata punto per punto in una scheda dell'agenzia Dire:
Unione civile "formazione sociale" - E’ istituita quale ‘specifica formazione sociale’ tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso.
Vita familiare, no obbligo di fedeltà - Non è stato inserito l’obbligo di fedeltà per le coppie gay come per i coniugi nel matrimonio. Resta però il riferimento alla vita familiare. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.
Diritti successori e reversibilità - Si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilità.
No stepchild adoption ma ok a pronunciamento dei giudici - Per tutelare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole ‘coniuge’ – ‘coniugi’ ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche alle unioni civili tranne che per quelle non espressamente richiamate dalla legge e nemmeno per quanto riguarda l’intera legge 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo così anche la stepchild adoption. Viene però inserito un comma che precisa che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’ in modo da non impedire il pronunciameno dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.

Marco Nicoletti - Diritti Riservati 2016 

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