Entrano in vigore le nuove norme del codice che permettono di portare un passeggero anche sul "cinquantino" omologato
Il viaggio a due è consentito a tre condizioni: chi guida deve essere maggiorenne, il ciclomotore deve essere omologato al trasporto del secondo passeggero e deve avere la nuova targa (più grande e a sei caratteri la cui sequenza è stabilita dal ministero). La novità è inserita nel Codice della strada, riformato dopo un lungo iter, dal Dpr n. 153 del 6 marzo 2006.
Abbastanza severe le sanzioni in caso non si posseggano i requisiti di legge. Circolare in due su un ciclomotore non omologato comporta una sanzione pecuniaria che va da 68,00 a 275,00 euro e la confisca (quindi senza avere più la restituzione) del ciclomotore.
Chi ha meno di 18 anni e viaggia in due su un ciclomotore omologato per il trasporto di un passeggero rischia invece una sanzione pecuniaria di euro 35,00 e il sequestro, con conseguente fermo amministrativo del motorino, per 30 giorni.
Cambiano anche le norme per la vendita dei ciclomotori. Dal 14 luglio, per vendere un ciclomotore sarà necessario comunicare, tramite un'agenzia di pratiche auto con fotocopia dei documenti di venditore e acquirente, a quale nuova targa dell'acquirente viene abbinato un determinato veicolo, indicando il relativo numero di telaio. La carta di circolazione conterrà le generalità del proprietario del mezzo, la targa, le caratteristiche tecniche del ciclomotore e l'eventuale omologazione al trasporto del passeggero.
Secondo le nuove norme, ogni passaggio di proprietà del mezzo dovrà quindi essere comunicato alla Motorizzazione o alle agenzie abilitate al rilascio di targhe e certificato di circolazione. Il vecchio proprietario conserva la targa, che può distruggere se non intende utilizzarla più. In tal caso, però, bisogna avvisare la Motorizzazione civile, come pure se si vuole rottamare il motorino. Il nuovo proprietario, invece, deve richiedere il rilascio di una nuova targa o l'assegnazione della targa già in suo possesso al nuovo veicolo. Lo stesso vale in caso di smarrimento, furto o distruzione accidentale della targa o del mezzo.
Origine: Repubblica
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